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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2106/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Staltari impugnava la conferma di condanna (reati indicati in sentenza: art. 633 e 639-bis c.p.) contestando: 1) l'utilizzabilità della denuncia/querela orale della persona offesa (Pezzana/Pezzano) acquisita in dibattimento dopo il suo decesso, con richiamo all'art. 512 c.p.p. e alla mancanza di possibilità di controinterrogatorio e di incidente probatorio; 2) la errata valutazione delle prove (art. 192 e 533 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa avevano valore secondario e non bastavano a provare il dolo specifico; 3) la mancata applicazione o la carenza di motivazione in ordine all'art. 131-bis c.p. (richiesta, in sostanza, di applicazione della disciplina favorevole/mitigante); 4) in subordine, vizio della motivazione per contraddittorietà, illogicità o insufficienza rispetto all'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché il decesso della persona offesa integrava un'impossibilità oggettiva che legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p.; non vi era violazione dell'art. 6 CEDU in quanto la morte non era collegabile a intenzione di eludere il contraddittorio; i rilievi sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione quando si configurano come mera critica di merito; quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha confermato la non applicabilità, avendo i giudici di merito motivato la presenza di plurimi e significativi precedenti e la mancanza di buona fede dell'imputato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende euro 2.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la morte sopravvenuta della persona informata dei fatti integri un'impossibilità oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni in dibattimento; l'utilizzo non integra di per sé violazione dell'art. 6 CEDU quando la morte non derivi da intento di eludere il contraddittorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le censure riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie (criteri di valutazione ex art. 192) costituiscono in genere motivo di merito e non sono deducibili in Cassazione come violazione di legge; la Corte può esaminarle solo nei limiti del vizio motivazionale grave, non per una diversa rivalutazione delle prove.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La disciplina di favore prevista dall'art. 131-bis non è applicabile se il giudice di merito, adeguatamente motivando, rileva l'esistenza di precedenti rilevanti e l'assenza di buona fede; la semplice eccezione di mancata motivazione nella cassazione che non si confronta con le argomentazioni del giudice d'appello è inammissibile.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di conformità del procedimento; la Corte ha affermato che la lettura in dibattimento delle dichiarazioni della persona deceduta non determina per sé violazione del diritto al giusto processo se sussiste impossibilità oggettiva e non c'è prova che la morte sia stata funzionale all'elusione del contraddittorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati dalla giurisprudenza citata per delimitare i motivi ammissibili in cassazione: non è consentito utilizzare il motivo di cui alla lett. c) per aggirare i limiti alla censura della motivazione fissati dalla lett. e).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite della motivazione: la Corte ha riportato che il ricorso indica i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • art. 633 e art. 639-bis cod. pen.

    Indicano i reati ascritti all'imputato nella sentenza di merito; la Corte non ha riletto il merito della condanna, essendosi limitata a dichiarare inammissibili i motivi di cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Normativa richiamata in ordine alla forma della requisitoria scritta del Procuratore Generale; utilizzata nel procedimento per la conclusione sulla inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione di una persona informata dei fatti divenuta deceduta può essere acquisita e utilizzata in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se sussiste un'impossibilità oggettiva; ciò non costituisce automaticamente violazione dell'art. 6 CEDU se non c'è prova che la morte sia finalizzata a eludere il contraddittorio.
  • Le censure sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili in Cassazione; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie.
  • Non è ammissibile proporre in Cassazione gli stessi motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di secondo grado; la riproposizione generica dei medesimi rilievi porta all'inammissibilità.
  • Per ottenere l'applicazione di benefici/mitigazioni (es. art. 131-bis c.p.) è necessario che il ricorrente dimostri circostanze concrete e favorevoli non già contestazioni generiche: la presenza di precedenti significativi e l'assenza di buona fede ostano all'applicazione della disciplina favorevole.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o reiterativo rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (come l'iscrizione alla cassa delle ammende); è quindi opportuno che il difensore valuti criticamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.

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