Cassazione Penale, Sentenza n. 2106/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Staltari impugnava la conferma di condanna (reati indicati in sentenza: art. 633 e 639-bis c.p.) contestando: 1) l'utilizzabilità della denuncia/querela orale della persona offesa (Pezzana/Pezzano) acquisita in dibattimento dopo il suo decesso, con richiamo all'art. 512 c.p.p. e alla mancanza di possibilità di controinterrogatorio e di incidente probatorio; 2) la errata valutazione delle prove (art. 192 e 533 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa avevano valore secondario e non bastavano a provare il dolo specifico; 3) la mancata applicazione o la carenza di motivazione in ordine all'art. 131-bis c.p. (richiesta, in sostanza, di applicazione della disciplina favorevole/mitigante); 4) in subordine, vizio della motivazione per contraddittorietà, illogicità o insufficienza rispetto all'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché il decesso della persona offesa integrava un'impossibilità oggettiva che legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 512 c.p.p.; non vi era violazione dell'art. 6 CEDU in quanto la morte non era collegabile a intenzione di eludere il contraddittorio; i rilievi sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) sono inammissibili in Cassazione quando si configurano come mera critica di merito; quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha confermato la non applicabilità, avendo i giudici di merito motivato la presenza di plurimi e significativi precedenti e la mancanza di buona fede dell'imputato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende euro 2.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la morte sopravvenuta della persona informata dei fatti integri un'impossibilità oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni in dibattimento; l'utilizzo non integra di per sé violazione dell'art. 6 CEDU quando la morte non derivi da intento di eludere il contraddittorio.
Le censure riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie (criteri di valutazione ex art. 192) costituiscono in genere motivo di merito e non sono deducibili in Cassazione come violazione di legge; la Corte può esaminarle solo nei limiti del vizio motivazionale grave, non per una diversa rivalutazione delle prove.
La disciplina di favore prevista dall'art. 131-bis non è applicabile se il giudice di merito, adeguatamente motivando, rileva l'esistenza di precedenti rilevanti e l'assenza di buona fede; la semplice eccezione di mancata motivazione nella cassazione che non si confronta con le argomentazioni del giudice d'appello è inammissibile.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro di conformità del procedimento; la Corte ha affermato che la lettura in dibattimento delle dichiarazioni della persona deceduta non determina per sé violazione del diritto al giusto processo se sussiste impossibilità oggettiva e non c'è prova che la morte sia stata funzionale all'elusione del contraddittorio.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati dalla giurisprudenza citata per delimitare i motivi ammissibili in cassazione: non è consentito utilizzare il motivo di cui alla lett. c) per aggirare i limiti alla censura della motivazione fissati dalla lett. e).
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite della motivazione: la Corte ha riportato che il ricorso indica i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.
art. 633 e art. 639-bis cod. pen.
Indicano i reati ascritti all'imputato nella sentenza di merito; la Corte non ha riletto il merito della condanna, essendosi limitata a dichiarare inammissibili i motivi di cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Normativa richiamata in ordine alla forma della requisitoria scritta del Procuratore Generale; utilizzata nel procedimento per la conclusione sulla inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di una persona informata dei fatti divenuta deceduta può essere acquisita e utilizzata in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se sussiste un'impossibilità oggettiva; ciò non costituisce automaticamente violazione dell'art. 6 CEDU se non c'è prova che la morte sia finalizzata a eludere il contraddittorio.
- Le censure sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili in Cassazione; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie.
- Non è ammissibile proporre in Cassazione gli stessi motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di secondo grado; la riproposizione generica dei medesimi rilievi porta all'inammissibilità.
- Per ottenere l'applicazione di benefici/mitigazioni (es. art. 131-bis c.p.) è necessario che il ricorrente dimostri circostanze concrete e favorevoli non già contestazioni generiche: la presenza di precedenti significativi e l'assenza di buona fede ostano all'applicazione della disciplina favorevole.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o reiterativo rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (come l'iscrizione alla cassa delle ammende); è quindi opportuno che il difensore valuti criticamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione.
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