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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10393/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato in giudizio abbreviato per omicidio aggravato (colpendolo ripetutamente al volto e alla testa con un coltello) del coinquilino Ahmed Magdy Fathi Abdelmalisoud Sakr, con pena di 16 anni di reclusione. In Cassazione il ricorrente, tramite difensore, denunciava: (1) utilizzazione illegittima delle dichiarazioni rese dall'imputato, verbalizzate come "spontanee" nonostante l'imputato non parlasse né comprendesse l'italiano e fosse stato esaminato con traduzione da un ausiliario di polizia giudiziaria; (2) vizio motivazionale per presunto contrasto tra le diverse versioni rese dal teste oculare Nosair nelle due occasioni di escussione; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione ex art. 62, comma 1, n. 2 c.p., perché la reazione sarebbe stata proporzionata a un presunto furto del portafogli e a reiterate offese e colpi subiti dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere, in larga parte, riproposizione di questioni già esaminate con motivazione non specificamente criticata. In particolare: (a) il motivo sulle dichiarazioni dell'imputato è stato ritenuto manifestamente infondato perché dal verbale allegato risultava la spontaneità delle dichiarazioni tradotte dall'ausiliario nominato e sottoscritte dall'imputato; inoltre la censura non ha illustrato l'incidenza dell'eliminazione di tali dichiarazioni sul complessivo compendio probatorio richiesto per la rilevanza in Cassazione; (b) la presunta discrepanza delle dichiarazioni del teste è stata considerata generica e non è stata collegata a conseguenze sulla sussistenza del dolo omicida o sulla configurabilità di cause di giustificazione o di derubricazione; (c) il motivo sulla provocazione è stato ritenuto generico e privo di decisività: i giudici di merito hanno spiegato che non è individuabile un fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione e, anche ipotizzandolo, la reazione sarebbe stata palesemente sproporzionata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 61, primo comma, n. 11, 575 cod. pen.

    artt. 61, primo comma, n. 11, 575 cod. pen.

    Riferimento alla qualificazione del reato (omicidio aggravato) e alla specifica aggravante applicata nella sentenza di merito

  • art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.

    art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.

    La Corte segnala che l'attenuante della provocazione richiede l'indicazione di un fatto ingiusto specifico e la valutazione della proporzionalità della reazione; se ciò non è dimostrato o la reazione è sproporzionata, l'attenuante va esclusa

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    La Suprema Corte può rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità delle prove in Cassazione, ma non può decidere tale questione quando essa richiede valutazioni di fatto che necessitano del previo esame contradittorio in sede di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • Le censure generiche e asseritive contro la valutazione del merito (ricostruzione fattuale e valutazione della prova) sono inammissibili in Cassazione se non contestano specificamente la motivazione impugnata
  • La deduzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato può essere proposta in Cassazione, ma se la questione richiede valutazioni di fatto (es. spontaneità, modalità di traduzione, credibilità) va sollevata e vagliata in sede di merito; in Cassazione occorre indicare l'incidenza che l'esclusione della prova avrebbe sul complessivo compendio probatorio
  • Per contestare contraddizioni testimoniali in Cassazione è necessario spiegare il nesso tra tali contraddizioni e l'errore della valutazione della prova o della qualificazione giuridica; mere differenze non giustificano l'annullamento
  • L'attenuante della provocazione richiede specificità circa il fatto ingiusto e la proporzione della reazione: se manca il fatto ingiusto o la reazione è manifestamente sproporzionata, l'attenuante non si applica
  • La Corte di Cassazione è limitata nel rivedere le valutazioni di fatto e può intervenire solo se emergono profili di nullità, violazione di legge o motivazione contraddittoria o manifestamente illogica adeguatamente specificati nel ricorso
  • In caso di inammissibilità del ricorso per genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende

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