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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19196/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi perché il motivo era generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati proponevano con un unico atto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 31/10/2024. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte osserva che la censura era priva di specificità perché meramente riproduttiva di doglianze già svolte in appello e già esaminate e disattese, mentre la sentenza impugnata aveva dato una motivazione congrua sull'inconfigurabilità dell'art. 393 c.p. e sulla riconducibilità del fatto all'art. 629 c.p., valorizzando l'impossibilità di ritenere una, anche putativa, convinzione di esercitare un preteso diritto e la gravità delle minacce e delle rivendicazioni nei confronti della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    La fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata esclusa perché, nel caso concreto, non risultava nemmeno in via putativa la convinzione di agire per l'esercizio di un preteso diritto.

  • art. 629 c.p.

    Le condotte sono state ritenute riconducibili all'estorsione, in ragione della gravità delle minacce e delle rivendicazioni rivolte alla persona offesa.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito.
  • La mancata correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione integra difetto di specificità del ricorso, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p.
  • La riqualificazione da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando le modalità della condotta, per la gravità delle minacce e delle rivendicazioni, rendono non credibile la prospettazione di un agire, anche solo putativo, nella convinzione di esercitare un diritto.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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