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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31462/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista aveva agito contro un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a seguito di un sinistro avvenuto su una via comunale, che attribuiva alle cattive condizioni del fondo stradale e alla presenza di una buca coperta d'acqua. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto non provati dinamica del sinistro, nesso causale e danni, nonostante tali circostanze fossero state, a suo dire, non contestate dal Comune; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 246 c.p.c. per la ritenuta inattendibilità di un testimone, che il ricorrente assumeva non incapace a testimoniare; 3) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per avere il giudice di merito disatteso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio sui danni al veicolo; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in tema di spese di lite, sostenendo che andassero compensate o comunque liquidate in misura inferiore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Comune aveva specificamente contestato sin dalla comparsa di risposta i fatti posti a base della domanda, sicché non operava il principio di non contestazione e gravava sull'attore l'onere di provare il fatto generatore del danno e il nesso causale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione di attendibilità del testimone appartiene al giudice di merito ed era sorretta da motivazione congrua, non essendo stata la presunta incapacità a testimoniare posta a base della decisione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la censura sui danni al veicolo era comunque irrilevante, essendo la domanda già respinta per difetto di prova sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale; inoltre la valutazione delle prove e della CTU è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la condanna alle spese segue la soccombenza integrale dell'attore, il rigetto di eccezioni preliminari non incide sulla soccombenza ai fini dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione entro i valori tabellari non è censurabile in legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, ma ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo rispetto a circostanze non specificamente contestate; se i fatti costitutivi della domanda sono contestati in modo sufficientemente specifico, restano a carico dell'attore da provare.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti.

  • art. 246 c.p.c.

    la dedotta incapacità a testimoniare non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della deposizione; il giudice può comunque valutarne l'attendibilità se la questione non è stata tempestivamente eccepita e non è rilevabile d'ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della decisione è sufficiente se non è apparente o logicamente insanabilmente contraddittoria; la rivalutazione del merito probatorio è preclusa in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza in relazione all'esito della domanda principale, non all'esito di singole eccezioni preliminari o questioni incidentali.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non richiede una specifica motivazione censurabile in cassazione, se la liquidazione è corretta.

  • D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione dei compensi, il giudice può collocarsi tra i valori minimi e massimi della tariffa senza vincolo ai valori medi; il sindacato di legittimità non riguarda la scelta del valore medio entro la forchetta tabellare.

  • D.M. n. 37/2018

    le modifiche al D.M. n. 55/2014 non incidono sul principio per cui, entro la forbice tabellare applicabile, la liquidazione delle spese resta discrezionale e non automaticamente censurabile.

  • art. 369 c.p.c.

    nel contesto del deposito telematico, l'onere di depositare copia autentica del provvedimento impugnato è assolto anche mediante duplicato informatico avente pari valore dell'originale, con acquisizione delle attestazioni necessarie secondo la disciplina applicabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata non vincola il collegio quando sopravvengono elementi o quando la decisione viene assunta per ragioni diverse da quelle poste a base della proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso in presenza di istanza di decisione della parte ricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione non solleva l'attore dall'onere probatorio quando il convenuto abbia contestato in modo specifico i fatti costitutivi della domanda, anche senza usare formule sacramentali.
  • Nel giudizio di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e il nesso causale tra la cosa e l'evento; se tali circostanze non risultano dimostrate, la domanda va respinta a prescindere da eventuali questioni sui danni quantificati.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni e il governo delle risultanze probatorie appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente e logicamente coerente.
  • La censura sulle conclusioni della consulenza tecnica è irrilevante quando la decisione di merito si fondi su una ratio autonoma e preliminare di rigetto non attinta dai motivi di ricorso.
  • Ai fini dell'art. 91 c.p.c., conta la soccombenza sulla domanda complessiva; il mancato accoglimento di eccezioni preliminari non comporta di per sé compensazione delle spese.
  • La liquidazione delle spese entro i valori minimi e massimi della tariffa forense non è censurabile in cassazione solo perché effettuata sui valori medi, salvo scostamenti ulteriori dalla forbice tabellare.
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Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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