Cassazione Penale, Sentenza n. 40947/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena in mesi due di reclusione per il reato ex artt. 110 e 348 c.p., ritenendo Milazzo, medico gastroenterologo, concorso nell'esercizio abusivo della professione di medico anestesista durante esami endoscopici, mediante induzione di sedazione profonda con benzodiazepine e affidamento della somministrazione all'infermiere Spanò, il quale ha poi compiuto abusi sessuali. I motivi di ricorso contestavano: (1) vizio della motivazione e travisamento probatorio (soprattutto sul tipo e dosi dei farmaci somministrati e sul significato dell'uso di un antagonista); (2) inosservanza dell'art. 597 c.p.p. in relazione all'applicazione della pena detentiva (presunta maggiore gravità rispetto al primo grado); (3) mancanza di motivazione sull'applicazione della pena più grave; (4) mancata riduzione di un terzo ex art. 442, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo incensurabile la ricostruzione di fatto e di diritto della Corte d'appello. Ha confermato che la responsabilità concorsuale del Milazzo è desumibile dall'accertamento tecnico che indicava dosi di benzodiazepine idonee a produrre sedazione profonda (incongruente con quanto annotato nelle schede cliniche), dall'uso ripetuto di flumazenil al termine delle procedure e dalla presenza del ricorrente nella stanza durante l'incoscienza dei pazienti. I motivi relativi alla pena (art. 597 e 442 c.p.p.) sono stati ritenuti infondati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile A.S.P. di Trapani; il provvedimento impugnato è quindi confermato nei suoi effetti.
Norme richiamate
Art. 110 c.p.: responsabilità per concorso di persone nel reato; Art. 348 c.p.: esercizio abusivo di una professione. La Corte ha ritenuto che Milazzo, pur essendo gastroenterologo, abbia concorso nell'esercizio abusivo della professione di anestesista mediante l'organizzazione e la supervisione di sedazioni profonde eseguite senza anestesista-rianimatore.
Richiamato dal ricorrente in tema di applicazione della pena in sede di appello; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello fosse corretta e non costituisse un'applicazione indebita della norma per un aggravamento illegittimo rispetto al primo giudice.
Norma che prevede la riduzione della pena in caso di patteggiamento (o riti equivalenti). Il ricorrente lamentava la mancata riduzione di un terzo; la Corte ha ritenuto il motivo infondato dato l'esito favorevole relativo alla pena riconosciuta in relazione al rito adottato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma emergenziale che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione. La trattazione è stata disposta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini, procedimento seguito dalla Corte.
Massime di principio
- La responsabilità per concorso in esercizio abusivo della professione può essere affermata quando un medico, pur non essendo anestesista, organizzi o sovrintenda sedazioni profonde riservate ad anestesisti, specie se ciò è corroborato da accertamenti tecnici (dosaggi, uso di antagonisti) e dai fatti concreti (video, presenza nella stanza).
- L'uso ripetuto e sistematico di un antagonista delle benzodiazepine (es. flumazenil) a fine procedura è indizio che può corroborare l'esistenza di una sedazione approfondita non giustificata dalle dosi dichiarate.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito probatorio: gli accertamenti tecnici e le valutazioni logico-giuridiche conformi tra primo e secondo grado sono difficilmente scalfibili se non v'è vizio logico o giuridico manifesto.
- I vizi sulla determinazione della pena in appello richiedono una concreta dimostrazione di errata applicazione delle norme che regolano l'aggravamento o la riduzione; contestazioni generiche sulla maggiore gravità non sono sufficienti.
- La semplice presenza del medico nella stanza non è, di per sé, prova unica di malafede, ma può contribuire, insieme ad altri elementi (documentazione, video, pareri tecnici), a formare il convincimento della responsabilità.
- In situazioni simili, per difendersi efficacemente è fondamentale contestare tecnicamente le conclusioni degli accertamenti (es. farmacologia delle dosi, interpretazione dell'uso di antagonisti) e proporre ricostruzioni alternative supportate da consulenze tecniche autonome.
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