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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35081/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando per effetto della mancata cognizione di merito la sentenza di appello che aveva già affermato la responsabilità penale degli imputati per truffa in concorso e il relativo trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa in concorso. L’unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ex art. 640 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si limitavano a riproporre, in modo pedissequo, questioni già dedotte in appello e già puntualmente respinte dal giudice di merito; perciò erano non specifiche e solo apparenti, poiché prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata. La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta ampia, priva di criticità e idonea a spiegare la sussistenza di artifizi e raggiri, con esclusione della mera rilevanza civilistica della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama il reato di truffa come fattispecie oggetto di imputazione, ribadendo che la motivazione di merito aveva correttamente individuato la sussistenza di artifizi e raggiri e respinto la tesi difensiva della natura meramente civilistica della controversia.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare doglianze già proposte in appello senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata; se è meramente assertivo o apparente, il ricorso è inammissibile.
  • Nel delitto di truffa, la motivazione che valorizzi la presenza di artifizi e raggiri è idonea a escludere la qualificazione della vicenda come mero conflitto civilistico, quando sia sorretta da congrua ricostruzione fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito attraverso censure solo formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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