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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18413/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’istanza dell’Agenzia delle entrate, della mancata contestazione del ricorrente e dell’adesione del Procuratore Generale, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Di conseguenza il giudizio è stato estinto ai sensi della legge n. 130 del 2022; il testo precisa inoltre che le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento in materia di IRPEF relativo all’anno d’imposta 2006; la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Tuttavia, prima della scadenza del termine per memorie, l’Agenzia ha depositato istanza dando atto che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, con domanda risultata regolare e con pagamento degli importi dovuti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    consente la definizione della controversia e, in presenza di domanda regolare e pagamenti effettuati, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall’Agenzia per la regolazione delle spese, nel senso della compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando il contribuente definisce la controversia tributaria secondo la procedura agevolata prevista dalla legge speciale e risultano integrati i relativi adempimenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La mancata contestazione della controparte e l’adesione del pubblico ministero rafforzano la presa d’atto dell’intervenuta definizione, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
  • Nelle controversie tributarie definite in corso di giudizio, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalle parti e dall’ordinamento processuale tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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