Cassazione Civile, Ordinanza n. 27796/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'estinzione del processo non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava un dirigente medico che aveva ottenuto un giudizio di merito relativo a una pretesa risarcitoria connessa alla mancata graduazione/attribuzione del trattamento economico o della posizione dirigenziale nell'ambito dell'azienda sanitaria provinciale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante dell'azienda, e la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo si estingue e non occorre provvedere sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non opera quando il processo si estingue, perché tale esito non è contemplato dalla disposizione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese, salvo diversa previsione applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del processo, se la norma presuppone esiti diversi espressamente previsti.
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