Cassazione Penale, Ordinanza n. 01143/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già confermata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il motivo dedotto è qualificato come nullità della sentenza per violazione di legge, ma la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità perché formulato in modo generico e privo delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della censura, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriori elementi fattuali oltre al richiamo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle richieste; una deduzione generica e priva di tali indicazioni non è ammissibile in cassazione.
È la base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non sono ammissibili censure formulate in termini generici o meramente assertivi.
- La deduzione di nullità o violazione di legge non supera il vaglio di legittimità se non indica in modo puntuale le ragioni giuridiche e i dati fattuali che sorreggono la doglianza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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