Cassazione Penale, Sentenza n. 24964/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maisto ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli dell'11 ottobre 2019 (irrevocabile il 25/01/2020) per il reato di cui all'art. 349, comma 2 c.p., sostenendo che sullo stesso fatto era successivamente intervenuta una sentenza di proscioglimento (Tribunale di Napoli 25/09/2018, riformata in appello l'11/03/2021) per estinzione del reato per prescrizione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge perché l'azione penale che poi si è conclusa con l'estinzione era stata esercitata anteriormente a quella che ha portato alla condanna, e dunque la condanna sarebbe "inutiliter data" in base alla giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 13640/2019). Il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della condanna.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 669, comma 8, c.p.p., secondo cui, in sede esecutiva, se esistono due sentenze irrevocabili sullo stesso fatto nei confronti della stessa persona e il proscioglimento per estinzione è intervenuto dopo l'irrevocabilità della condanna, la regola della revoca della condanna non opera e deve procedersi all'esecuzione della sentenza di condanna. La Corte ha motivato che la dichiarazione di estinzione sopravvenuta è avvenuta soltanto perché il secondo procedimento è proseguito nonostante il giudicato, e che la disciplina dei conflitti di giudicati in fase di esecuzione (art. 669 c.p.p.) è coerente con il principio del favor rei temperato e non può essere sostituita da una regola di "preclusione per consumazione del potere d'azione" estesa a tutto l'iter esecutivo; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Stabilisce la disciplina del conflitto pratico di giudicati in sede esecutiva; il comma 8 dispone che se il proscioglimento per estinzione è intervenuto dopo l'irrevocabilità della condanna, la revoca della sentenza di condanna non opera e va eseguita la condanna.
Disciplina l'impedimento di promuovere nuovamente l'azione penale per lo stesso fatto e la stessa persona; nella pronuncia è richiamato come disciplina che impedisce la prosecuzione del secondo procedimento, ma non sostituisce la norma speciale di cui all'art. 669 in sede esecutiva.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di decidere sull'estinzione del reato dopo la condanna, ma nei casi tipizzati in cui l'estinzione sia collegata strutturalmente a un precedente giudicato.
Esempio normativo citato di estinzione del reato post iudicatum connessa a specifiche condizioni successive alla sentenza (es. patteggiamento e mancata commissione di altro reato nel termine), che mostra come la legge preveda ipotesi limitate di estinzione compatibile con la irrevocabilità del giudicato.
Norma sostanziale relativa al reato contestato alla parte; richiamata per identificare il fatto per cui fu pronunciata la condanna impugnata.
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Rv. 231800)
non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M....
La pronuncia regola la litispendenza interna allo stesso ufficio giudicante e riconosce la preclusione/consumazione del potere di azione in fase di cognizione; la Corte ha ritenuto che questo principio non possa essere automaticamente esteso alla fase di esecuzione per riscrivere la disciplina del conflitto pratico di giudicati prevista dall'art. 669 c.p.p.
Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019 (dep. 2020) (Rv. 279315)
l'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., ... ha un ambito applicativo diverso dall'art. 649 ... imponendo al giudice che accerti la violazione del divieto di bis in idem di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutiliter proposta.
Giurisprudenza che sostiene una soluzione più favorevole all'imputato quando la seconda azione è stata esercitata indebitamente; la Corte di legittimità nel caso in esame ha rifiutato l'estensione generale di tale principio alla fase esecutiva, ritenendolo incompatibile con l'art. 669 c.p.p.
Massime di principio
- In presenza di due sentenze irrevocabili sullo stesso fatto e medesimo imputato, una di condanna e una di proscioglimento per estinzione intervenuta dopo l'irrevocabilità della condanna, in sede esecutiva prevale l'applicazione dell'art. 669 c.p.p. e la condanna viene eseguita.
- La regola del "favor rei" che porta a privilegiare il proscioglimento è temperata in sede esecutiva dal comma 8 dell'art. 669 c.p.p. quando l'estinzione è sopravvenuta dopo il giudicato di condanna.
- La disciplina della litispendenza e del divieto di bis in idem in fase di cognizione (es. principio della consumazione del potere d'azione) non può automaticamente sostituire le norme speciali che regolano il conflitto pratico di giudicati in sede esecutiva.
- Se il proscioglimento per estinzione si è costituito solo perché il secondo procedimento è proseguito indebitamente oltre il giudicato, tale proscioglimento non prevale automaticamente sul giudicato di condanna in sede esecutiva.
- Per ottenere la revoca di una condanna già irrevocabile occorre che la causa di proscioglimento sia antecedente all'irrevocabilità o rientri nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (es. meccanismi speciali tipizzati); altrimenti l'esecuzione può continuare.
- In situazioni analoghe è utile verificare non solo la cronologia delle azioni penali ma anche la natura della causa di proscioglimento (se indipendente dal proseguimento illegittimo del procedimento) per valutare l'applicabilità dell'art. 669 c.p.p.
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