Cassazione Penale, Ordinanza n. 22850/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 19/06/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per il riciclaggio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di concreta specificità e comunque manifestamente infondata, perché il riconoscimento dell'attenuante dipendeva da un accertamento di fatto sull'aggravante del delitto presupposto, non rivalutabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano inoltre motivato in modo corretto il diniego dell'attenuante, valorizzando l'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura rubata oggetto del riciclaggio.
Norme richiamate
art. 648-bis, quarto comma, c.p.
L'attenuante speciale del riciclaggio presuppone una valutazione fattuale sulla sussistenza dell'aggravante del delitto presupposto; tale valutazione, se adeguatamente motivata nei gradi di merito, non è sindacabile in cassazione come quaestio facti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante speciale non è ammissibile in cassazione quando si risolve nella sollecitazione di una nuova valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito.
- Quando la decisione sul riconoscimento o meno di un'attenuante dipende dall'accertamento incidentale di circostanze fattuali relative al delitto presupposto, la censura è preclusa in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la doglianza è priva di specificità e si limita a contestare apprezzamenti di fatto insindacabili.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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