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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, a seguito di verifiche che avevano portato l'Ufficio a ritenere l'esistenza di operazioni commerciali in parte oggettivamente e in parte soggettivamente inesistenti con una società qualificata come cartiera. L'Amministrazione recuperava maggior imponibile ai fini IVA, IRES e IRAP per gli anni 2012 e 2013. In primo grado la società otteneva accoglimento; in appello l'Ufficio vedeva accolte solo in parte le proprie ragioni, con conferma della legittimità della ripresa ai fini IVA e delle imposte dirette limitatamente alle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre restava esclusa la totale indeducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP. Il ricorso per cassazione era proposto dal già socio unico e liquidatore che dichiarava di coltivare l'impugnazione in tale qualità, ma senza spendere la legittimazione della società estinta; deduceva tre motivi, ma la Corte li non esamina nel merito perché rileva che il ricorrente, essendosi limitato a spendere la propria qualità di ex socio e ex liquidatore di società cancellata, non era legittimato a proporre il ricorso in nome proprio, difettando la potestas iudicandi. La Corte richiama il regime speciale dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, applicabile perché la cancellazione è avvenuta nel 2019, e afferma che, entro il quinquennio, l'ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società per gli atti del contenzioso tributario, mentre gli ex soci sono privi di legittimazione; tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato proposto dall'ex socio e non dalla società/nel nome della società, con conseguente inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che la cancellazione della società è intervenuta nel 2019, quindi nel vigore dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, che nei cinque anni successivi mantiene efficaci, per gli atti di contenzioso tributario, i poteri di rappresentanza dell'ex liquidatore; nondimeno, il ricorso è stato proposto personalmente dall'ex socio unico, che ha speso solo la sua qualità passata di liquidatore, senza spendere la legittimazione della società estinta. Ne consegue il difetto di potestas iudicandi e l'invalidità del rapporto processuale, con inammissibilità del ricorso. Le spese sono compensate per il recente consolidamento giurisprudenziale e viene dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società comporta, in linea generale, l'estinzione della società; la disciplina speciale tributaria può però derogarvi per il quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione.

  • art. 28 d.lgs. 175/2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    Nel quinquennio dalla richiesta di cancellazione la società conserva la legittimazione processuale in materia tributaria; l'ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza anche per opporsi agli atti e conferire mandato alle liti, mentre gli ex soci non hanno legittimazione.

  • artt. 299 ss. c.p.c.

    La cancellazione della società, quando produce effetti estintivi, integra un evento interruttivo del giudizio, con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.

  • art. 110 c.p.c.

    Nei casi di estinzione della parte, l'impugnazione o la prosecuzione del giudizio devono avvenire nei confronti dei successori della società, secondo il regime successorio processuale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, già ritenuta dalla Corte costituzionale.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, già ritenuta dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce automaticamente l'azione dell'Amministrazione: per il quinquennio previsto dall'art. 28 d.lgs. 175/2014 la società continua a essere considerata esistente ai fini della validità ed efficacia degli atti impositivi e del contenzioso.
  • Quando si applica l'art. 28 d.lgs. 175/2014, la rappresentanza processuale della società estinta resta in capo all'ex liquidatore, che può anche proporre impugnazioni e conferire mandato alle liti; gli ex soci non sono, di regola, legittimati a stare in giudizio al posto della società.
  • L'impugnazione proposta da un ex socio che si limiti a richiamare la precedente qualità di liquidatore, senza spendere la rappresentanza della società estinta, è affetta da difetto di potestas iudicandi e deve essere dichiarata inammissibile.
  • La legittimazione processuale va verificata non solo in astratto rispetto alla qualità sostanziale dichiarata, ma anche in concreto rispetto a come il soggetto spende quella qualità nell'atto introduttivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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