Cassazione Penale, Ordinanza n. 09713/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello all'esito di un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, con pena concordata di mesi 8 di reclusione ed euro 688,00 di multa. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo il mancato riconoscimento della irrilevanza penale del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro una sentenza pronunciata all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo doglianze relative a vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale. Nel caso concreto, le censure dedotte attenevano invece a questioni sulle quali il ricorrente aveva già rinunciato aderendo all'accordo sulla pena in appello, sicché risultavano inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura; applicato l'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto di concordato in appello, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e sull'applicazione di una pena illegale.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi in cui le censure siano non proponibili o inammissibili nel rito adottato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende non opera se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello è emessa all'esito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere usato per rimettere in discussione questioni di merito o di trattamento sanzionatorio sulle quali l'imputato ha già prestato adesione.
- In presenza di concordato in appello, le censure ammissibili in cassazione sono soltanto quelle che riguardano la validità del consenso della parte, il consenso del pubblico ministero, la corrispondenza della decisione all'accordo e l'eventuale applicazione di una pena illegale.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, alle attenuanti generiche o al bilanciamento con la recidiva sono incompatibili con la scelta di definire il processo mediante concordato, se tali questioni sono state sostanzialmente abbandonate nell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga una causa non colposa dell'inammissibilità.
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