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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05306/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in particolare, la ricostruzione della destinazione a fini di spaccio della sostanza, ma la doglianza è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con gli indici valorizzati nella motivazione di merito, e cioè il materiale per il confezionamento delle dosi e la pluralità di dosi già confezionate rinvenute nell'autovettura. Il ricorso contestava inoltre la valutazione dei precedenti specifici, la ritenuta non occasionalità del fatto, la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, ma su tali punti la Corte d'appello aveva già motivato adeguatamente e il ricorrente si era limitato a riproporre richieste già respinte nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'aspecificità della censura sulla destinazione allo spaccio e la mera riproposizione di questioni già affrontate e motivate in appello quanto a precedenti specifici, non occasionalità del fatto, trattamento sanzionatorio ed esclusione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione di stupefacente è stata ritenuta compatibile con la finalità di spaccio sulla base di indici fattuali sintomatici, come il materiale per il confezionamento e le dosi già predisposte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non si confronta specificamente con gli elementi fattuali e argomentativi posti a base della decisione impugnata.
  • La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da indici oggettivi di contesto, quali il materiale per il confezionamento delle dosi e la presenza di più dosi già predisposte.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non è ammissibile se si limita a riprodurre richieste già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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