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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13660/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una dipendente di ruolo della Regione Abruzzo, inquadrata come assistente amministrativo, che chiedeva l’adeguamento della propria retribuzione individuale di anzianità sulla base di norme regionali che avevano previsto un meccanismo perequativo del trattamento economico per il personale regionale. La lavoratrice sosteneva che tali disposizioni avessero inciso direttamente sul suo trattamento retributivo, attribuendole un diritto soggettivo patrimoniale perfetto, e che la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale non ne avesse travolto gli effetti per i rapporti già sorti. Deduceva inoltre che il giudicato formatosi in un precedente contenzioso non precludesse la nuova domanda, che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente, che il comma successivo della norma regionale fosse ancora idoneo a fondare la pretesa e che fosse stato leso il suo legittimo affidamento. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano quindi violazione e falsa applicazione della disciplina regionale, degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., delle norme sulle motivazioni e del principio costituzionale del giusto processo, oltre a omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il precedente giudicato sfavorevole sulla medesima pretesa di adeguamento retributivo precludeva ogni nuova domanda fondata sulla stessa disciplina regionale. Ha inoltre escluso che la ricorrente potesse vantare un diritto soggettivo perfetto alla perequazione, poiché tale diritto non era mai stato definitivamente riconosciuto in via giudiziaria o dall’amministrazione; ha ritenuto irrilevante il richiamo al comma successivo, in quanto strumentale al comma dichiarato incostituzionale; ha infine escluso la lesione del legittimo affidamento, osservando che la norma non era mai stata applicata alla lavoratrice e che non può sussistere affidamento valido su una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2 bis, L.R. Abruzzo n. 118/1998

    Norma regionale posta a fondamento della pretesa perequativa, ma ritenuta non idonea a fondare il diritto invocato in presenza del giudicato sfavorevole e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 43 L.R. Abruzzo n. 6/2005

    Disposizione che aveva introdotto il meccanismo di perequazione della retribuzione individuale di anzianità, poi dichiarata illegittima nella parte in cui inseriva il comma 2 bis nell’art. 1 della L.R. n. 118/1998.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    Norma di modifica della disciplina regionale, richiamata come fonte della versione poi scrutinata dalla Corte costituzionale.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    Parametro costituzionale evocato nel giudizio di legittimità costituzionale, a tutela della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare asseriti vizi di ultrapetizione o omessa pronuncia nella sentenza impugnata.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare presunti difetti di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per richiamare precedenti ordinanze rese in adunanza camerale e ribadire l’orientamento già espresso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma applicata per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una precedente domanda avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi preclude la riproposizione di una nuova azione fondata sulla stessa disciplina sostanziale.
  • Una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima non può essere utilizzata, di per sé, per fondare un diritto soggettivo non già definitivamente riconosciuto, né può sorreggere una pretesa economica quando la pretesa sia già stata respinta con giudicato.
  • Il richiamo a una norma successiva o complementare non consente di aggirare l’inefficacia della disposizione principale quando la norma richiamata era meramente strumentale alla disciplina espunta dall’ordinamento.
  • Il legittimo affidamento non può essere invocato in presenza di una norma mai applicata in concreto al soggetto e, comunque, non può radicarsi validamente su una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono nel tentativo di rimettere in discussione un assetto già coperto da giudicato e non evidenziano un reale errore decisivo del giudice di merito, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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