Cassazione Penale, Sentenza n. 23856/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 22/03/2025 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 31/01/2025 di applicazione della misura cautelare in carcere per reati previsti dagli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 (traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico). Il ricorrente deduceva, in sintesi: (i) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi in relazione al reato associativo (art. 74 DPR 309/90), posto che molti episodi di approvvigionamento non coinvolgerebbero stabilmente gli stessi soggetti, mancherebbero elementi di organizzazione preventiva e ruoli stabili, e taluni interlocutori appaiono ignari o estranei; (ii) mancata o insufficiente considerazione degli elementi sopravvenuti e del cosiddetto "tempo silente" (circa tre anni senza ulteriori contatti o attività) che avrebbero dovuto ridimensionare la valutazione delle esigenze cautelari, nonché circostanze personali favorevoli (giovanissimo, incensurato) e il rinvenimento successivo di quantità di droga minima poi archiviata ex art. 131-bis c.p.. Il ricorso conteneva richiami a principi giurisprudenziali sulla necessità di adeguata motivazione quando gli elementi per l'associazione sono limitati e sulla non automaticità dell'uso della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) contestato al capo 10, ritenendo che il Tribunale non abbia fornito una motivazione adeguata e non abbia dato sufficiente risposta ai rilievi difensivi (mancanza di adeguata esplicitazione dei legami organizzativi, delle responsabilità e del ruolo dei singoli, nonché mancata considerazione del lungo arco temporale di silenzio investigativo). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo e alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Il ricorso è stato invece rigettato per il resto (gravi indizi rispetto agli altri reati-fine, capi 11-17). La Corte ha inoltre disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; la decisione non comporta immediata rimessione in libertà del ricorrente ma comporta un nuovo esame del riesame in ordine al capo associativo e alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, per l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, occorra una motivazione adeguata che evidenzi rapporti di interazione propri di un gruppo organizzato e contributi operativi concreti; la mera partecipazione a singoli reati-fine o la disponibilità nei confronti di un singolo associato non è sufficiente a fondare, di per sé, la gravità indiziaria dell'associazione.
Riferimento ai reati-fine (traffico di stupefacenti): la Corte ha confermato l'esistenza di gravi indizi rispetto ai singoli reati-fine (capi 11-17), ritenendo fondata la valutazione del Tribunale per tali contestazioni.
La Corte ha osservato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista da tale norma non è di per sé sufficiente a giustificare una misura cautelare quando sussistono elementi concreti che ne contrastano l'attualità (es. lungo periodo di silenzio investigativo, alcuna attività recente, circostanze personali favorevoli): è necessario un vaglio motivato degli elementi contrari.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Richiamata in funzione di principio giurisprudenziale sul "tempo silente": la Corte ha richiamato che l'assenza di contatti o condotte pertinenti nel tempo intercorrente tra i fatti contestati e l'applicazione della misura è un elemento rilevante che il giudice deve considerare per valutare l'attualità del pericolo e l'efficacia di misure meno afflittive.
La Corte ha sottolineato la differenza tra associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90): la prima presenta tendenziale stabilità territoriale e funzionale, mentre la seconda può avere natura più contingente e non giustifica automaticamente la tesi della stabilità del sodalizio; inoltre la circostanza aggravante legata alla 416-bis era stata esclusa in sede di riesame e non poteva essere usata per consolidare l'esigenza cautelare.
Fatto richiamato nel contesto investigativo successivo (perquisizione con rinvenimento di quantità minima di droga) che ha portato ad archiviazione in un procedimento distinto: la Corte ha ritenuto tale elemento meritevole di considerazione nella valutazione dell'attualità del rischio, benché il Tribunale lo abbia valutato come indice della persistenza dell'attività illecita.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale cui la Corte ha dato applicazione disponendo la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti, atteso che la decisione non dispone immediata rimessione in libertà.
Norma che disciplina il riesame; è la previsione normativa a fondamento del procedimento di riesame impugnato dal ricorrente.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non basta la commissione congiunta di diversi reati-fine: il giudice deve motivare in modo specifico e congruo evidenziando ruoli, interazioni stabili e contributi operativi coerenti con un'organizzazione.
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non può sostituire una valutazione concreta dell'attualità del pericolo: se tra i fatti contestati e la misura trascorre un lungo "tempo silente" senza nuovi elementi di pericolosità, il giudice deve considerare la possibilità di misure meno afflittive.
- Gli elementi sopravvenuti (es. assenza di attività recente, giovane età, incensuratezza, esigui ritrovamenti successivi) devono essere affrontati esplicitamente nella motivazione quando sono prospettati dalla difesa; la mancata risposta adeguata può comportare l'annullamento della misura nei suoi tratti associativi.
- Non si può automaticamente valorizzare rapporti occasionali o la mera disponibilità verso singoli per fondare la partecipazione associativa: è necessaria la prova della volontà consapevole di partecipare a un progetto criminoso collettivo e di contribuire concretamente alla sua operatività.
- Quando in sede di riesame o di decisione intermedia sono stati esclusi profili aggravanti (es. 416-bis) o la partecipazione di alcuni indagati, tali elementi non possono essere riutilizzati senza nuova e specifica motivazione per giustificare la custodia cautelare.
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