Cassazione Penale, Sentenza n. 23848/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Multari ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione circa la sussistenza della distrazione e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari (sosteneva che le dichiarazioni fossero rese in assenza del difensore e quindi inutilizzabili; inoltre denunciava la mancata inventariazione dei beni per indisponibilità di cancellieri, per cui non sarebbe provata la sottrazione di cespiti aziendali); 2) vizio di motivazione sulla bancarotta documentale (sosteneva che la documentazione era andata distrutta in un incendio del 2013 e che mancava il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori, con conseguente possibile riqualificazione in bancarotta semplice); 3) vizio per il diniego delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena (contestava lo scostamento di sei mesi dal minimo edittale e l'aumento di tre mesi per la continuazione fallimentare, non adeguatamente motivati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto i motivi. In sintesi: 1) le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non sono soggette all'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p., pertanto sono utilizzabili; l'esistenza della precedente disponibilità dei beni è stata provata dalle ammissioni dell'imputato e dalla valutazione dei redditi dichiarati; la mancata indicazione della destinazione dei beni consente di desumere la distrazione. 2) La tesi sull'incendio distruttivo della contabilità è stata ritenuta implausibile in mancanza di prove; la totale assenza di documentazione e di attivo e la condotta complessiva hanno fornito indici del dolo specifico necessario per la bancarotta documentale fraudolenta. 3) Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati giudicati correttamente motivati. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., poiché la pena principale è stata rideterminata in misura inferiore a tre anni, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale pena accessoria.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha rilevato che non si applica alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, perciò queste ultime sono utilizzabili.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda attività ispettive e di vigilanza: la sentenza osserva che l'attività del curatore non rientra in quella previsione e quindi le dichiarazioni al curatore non sono coperte dalla disciplina di inutilizzabilità.
art. 216, comma primo, n.1, l. fall.
Norma che individua la fattispecie della bancarotta per distrazione; la Corte richiama l'esigenza di provare la precedente disponibilità dei beni e la possibilità di desumere la distrazione dalla mancata indicazione della destinazione degli stessi.
art. 216, comma primo, lett. b), l. fall.
Riguarda la bancarotta documentale (anche nella forma di sottrazione/omessa consegna delle scritture); la Corte ha ritenuto che l'occlusione o la distruzione della contabilità, se volta a impedire la ricostruzione patrimoniale, costituisca bancarotta documentale fraudolenta richiedente dolo specifico.
art. 29 cod. pen.
Disciplina le pene accessorie correlate alla pena principale; la Corte ha rilevato che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non poteva essere applicata dopo la riduzione della pena principale sotto i tre anni, per cui l'accessorio è illegale e va annullato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imprenditore al curatore fallimentare non sono protette dall'inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e possono essere utilizzate come fonte di prova.
- La prova della precedente disponibilità di beni aziendali può fondarsi anche sulle ammissioni dell'imputato e su elementi extracontabili (es. dichiarazioni dei redditi); una volta accertata la disponibilità, la mancata indicazione della destinazione dei beni può far sorgere un'inferenza di distrazione.
- La sola affermazione della distruzione della documentazione (es. per incendio) non è sufficiente: è richiesta una prova attendibile dell'evento distruttivo; in mancanza, l'assenza di scritture e di attivo può essere valutata come indice del dolo documentale.
- Il dolo specifico necessario per la bancarotta documentale può essere desunto dalla ricostruzione complessiva dei fatti, dalle condotte di occultamento o omessa tenuta delle scritture e dalla volontà di impedire la ricostruzione patrimoniale a danno dei creditori.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice territoriale indica gli elementi ritenuti decisivi; non è necessario menzionare ogni circostanza favorevole o sfavorevole, purché la motivazione affronti le considerazioni principali sollevate dall'imputato.
- In sede di cassazione l'illegalità di una pena accessoria può essere rilevata d'ufficio: se la pena principale, dopo riduzione o calcolo, è al di sotto della soglia prevista per l'accessorio, quest'ultimo deve essere eliminato.
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