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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23843/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva revocato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Bergamo per furti d'auto aggravati. Il Pubblico Ministero sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere assente il pericolo di inquinamento probatorio e di fuga: a suo avviso le condotte poste in essere dagli indagati (contatti con soggetti attivi nel riciclaggio di veicoli, azioni volte a occultare i profitti, tentativi di disfarsi di telefoni e di un manoscritto, conversazioni intercettate indicanti strategie per sottrarsi alle indagini) costituiscono un quid pluris rispetto ai furti e giustificano la misura cautelare, anche in mancanza dell'interrogatorio preventivo poi richiamato dalla legge 114/2024. Inoltre il PM ha contestato la decisione di ammettere tardivamente nuova documentazione in udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato inammissibile la produzione documentale tardiva richiesta in udienza e ha annullato l'ordinanza impugnata, ritenendo che il Tribunale di Brescia abbia errato in diritto e nella motivazione nel valutare il pericolo di inquinamento probatorio. In particolare la Corte ha censurato la confusione tra la consumazione dei furti e le condotte successive volte ad occultare i proventi, e ha affermato che il pericolo di inquinamento va valutato anche con riguardo alle prove gia' acquisite e alle fonti dichiarative da tutelare, indipendentemente dallo stadio delle indagini. Ha quindi disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione conforme alle coordinate di diritto indicate

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a)

    non indicata testualmente nel provvedimento

    La Corte interpreta la lett. a) nel senso che il pericolo di inquinamento probatorio richiede concretezza e attualita'; le condotte autonome poste in essere per occultare i profitti (anche successive alla consumazione del reato) possono costituire base autonoma per la misura cautelare, sempre che non siano confuse con il momento consumativo del reato

  • art. 311, comma 4, cod. proc. pen.

    non indicata testualmente nel provvedimento

    Ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione puo' eccezionalmente contenere motivi nuovi relativi a parti gia' impugnate, ma la produzione di documenti in udienza e' soggetta a regole stringenti e la loro ammissione tardiva e' di regola inammissibile

  • art. 127 e art. 311, comma 5, cod. proc. pen.

    non indicate testualmente nel provvedimento

    Richiamate come regole generali sul procedimento di legittimità: i documenti devono essere depositati in cancelleria nei termini previsti e l'eccezione di impossibilita' della tempestiva produzione deve essere provata per ottenere ammissione tardiva

  • Legge 114/2024

    non indicata testualmente nel provvedimento

    La novella ha introdotto il dovere dell'interrogatorio preventivo; l'omissione puo' comportare nullita' dell'ordinanza custodiale, ma la valutazione dell'esigenza cautelare e del pericolo di inquinamento resta necessaria e va svolta correttamente sul piano del diritto sostanziale

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra il momento consumativo del reato e le condotte successive finalizzate a occultare i proventi: queste ultime possono costituire un autonomo indice di pericolo di inquinamento probatorio
  • La valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve considerare sia le prove da acquisire sia le fonti gia' acquisite; lo stato avanzato delle indagini non esclude di per se' la necessita' della misura cautelare
  • Tentativi concreti di distruzione o occultamento di telefoni, manoscritti o altri materiali rilevanti sono indici forti dell'attualita' del pericolo di inquinamento
  • Contatti con reti di ricettazione/riciclaggio e comportamenti rivolti a dissimulare la provenienza illecita dei beni vanno considerati come quid pluris rispetto al reato consumato e non possono essere semplicisticamente ricondotti alla sola natura del reato originario
  • L'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dalla legge nuova puo' incidere sulla validita' dell'ordinanza custodiale, ma non esime il giudice dal corretto accertamento delle esigenze cautelari secondo le regole di diritto
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la produzione tardiva di documenti e' generalmente inammissibile salvo giustificati motivi di impossibilita'; la documentazione va depositata nei termini processuali previsti
  • Il giudice di merito che revoca o annulla una misura cautelare deve motivare con chiarezza la mancata sussistenza delle esigenze cautelari, evitando valutazioni contraddittorie o che confondano fattispecie diverse

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