Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di merito in ordine alla responsabilità e alla qualificazione del fatto: deduceva che la corte non avrebbe valutato adeguatamente la qualità e la commerciabilità della sostanza sequestrata (parte con principio attivo basso, circa 16%), e che, per tale motivo, avrebbe dovuto ritenersi applicabile l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi meno grave, riferibile a detenzione per uso personale). Sosteneva inoltre che il rinvenimento di due bilancini non fosse sufficiente a provare la destinazione allo spaccio e che il calcolo delle dosi fosse irragionevole, considerata anche la dichiarazione dell'imputato di aver acquistato la sostanza oltre un anno e mezzo prima.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per essere meramente avversativo. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato coerentemente gli elementi probatori (quantità complessiva di principio attivo: 377,664 g di THC, calcolo delle dosi medie, modalità di occultamento e rinvenimento di strumenti di pesatura) e che le inferenze tratte non siano illogiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 4 e 5
Il comma 4 disciplina il delitto di traffico di stupefacenti; il comma 5 contempla la valutazione, ai fini della non rilevanza penale per uso personale, di una serie di elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza). Il giudice deve esaminare tutti questi aspetti e motivare la prevalenza di alcuni dati rispetto ad altri.
Codice di procedura penale, art. 442
Richiamato come norma applicata in primo grado per la condanna pronunciata dal G.U.P. (riferimento procedurale alla sentenza di primo grado).
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente la cui domanda è stata dichiarata inammissibile per colpa; applicato per disporre il pagamento di € 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni citate)
Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 (Canduci); Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 (Merli); Sez. 6, n. 38606 dell'08/02/2018 (Sefar); Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Confermato il principio secondo cui l'accusa ha l'onere di provare la destinazione allo spaccio; il giudice deve vagliare tutte le componenti indicate dall'art. 73, comma 5, e motivare in ordine alla prevalenza di certi elementi. In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- La destinazione allo spaccio è un elemento che la pubblica accusa deve provare; l'imputato non è onerato di provare l'uso personale.
- Per derubricare la fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, il giudice deve valutare e motivare tutti gli elementi previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza).
- Quantitativi significativi di principio attivo (THC) e strumenti di pesatura, nonché modalità di occultamento, possono legittimamente far ritenere la destinazione allo spaccio anche se parte della sostanza ha bassa percentuale di principio attivo.
- In Cassazione le censure vaghe o meramente avversative della motivazione sono inammissibili: occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito o la omessa valutazione degli elementi rilevanti.
- Il calcolo delle dosi utili ai fini valutativi può basarsi sul quantitativo complessivo di principio attivo rinvenuto (non solo sulla percentuale di una porzione della sostanza).
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