Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23841/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di merito in ordine alla responsabilità e alla qualificazione del fatto: deduceva che la corte non avrebbe valutato adeguatamente la qualità e la commerciabilità della sostanza sequestrata (parte con principio attivo basso, circa 16%), e che, per tale motivo, avrebbe dovuto ritenersi applicabile l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi meno grave, riferibile a detenzione per uso personale). Sosteneva inoltre che il rinvenimento di due bilancini non fosse sufficiente a provare la destinazione allo spaccio e che il calcolo delle dosi fosse irragionevole, considerata anche la dichiarazione dell'imputato di aver acquistato la sostanza oltre un anno e mezzo prima.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per essere meramente avversativo. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato coerentemente gli elementi probatori (quantità complessiva di principio attivo: 377,664 g di THC, calcolo delle dosi medie, modalità di occultamento e rinvenimento di strumenti di pesatura) e che le inferenze tratte non siano illogiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 4 e 5

    Il comma 4 disciplina il delitto di traffico di stupefacenti; il comma 5 contempla la valutazione, ai fini della non rilevanza penale per uso personale, di una serie di elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza). Il giudice deve esaminare tutti questi aspetti e motivare la prevalenza di alcuni dati rispetto ad altri.

  • Codice di procedura penale, art. 442

    Richiamato come norma applicata in primo grado per la condanna pronunciata dal G.U.P. (riferimento procedurale alla sentenza di primo grado).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente la cui domanda è stata dichiarata inammissibile per colpa; applicato per disporre il pagamento di € 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sezioni citate)

    Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 (Canduci); Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017 (Merli); Sez. 6, n. 38606 dell'08/02/2018 (Sefar); Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Confermato il principio secondo cui l'accusa ha l'onere di provare la destinazione allo spaccio; il giudice deve vagliare tutte le componenti indicate dall'art. 73, comma 5, e motivare in ordine alla prevalenza di certi elementi. In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La destinazione allo spaccio è un elemento che la pubblica accusa deve provare; l'imputato non è onerato di provare l'uso personale.
  • Per derubricare la fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, il giudice deve valutare e motivare tutti gli elementi previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza).
  • Quantitativi significativi di principio attivo (THC) e strumenti di pesatura, nonché modalità di occultamento, possono legittimamente far ritenere la destinazione allo spaccio anche se parte della sostanza ha bassa percentuale di principio attivo.
  • In Cassazione le censure vaghe o meramente avversative della motivazione sono inammissibili: occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione dei giudici di merito o la omessa valutazione degli elementi rilevanti.
  • Il calcolo delle dosi utili ai fini valutativi può basarsi sul quantitativo complessivo di principio attivo rinvenuto (non solo sulla percentuale di una porzione della sostanza).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.