Cassazione Penale, Sentenza n. 23847/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza per tentato furto (artt. 110, 56, 624, 625 c.p.), deducendo l'assenza di motivazione circa la validità della querela sporta dalla persona offesa. In particolare si lamenta che il verbale di querela non riportava la presenza di un interprete in lingua inglese, nonostante l'operante avesse dichiarato che la persona offesa parlava inglese, per cui la querela sarebbe viziata e la convalida illegittima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che dal verbale non emerga che la persona offesa avesse dichiarato di non conoscere l'italiano; pertanto non era necessaria la nomina di un interprete. Anche ove la persona offesa non conoscesse l'italiano, la giurisprudenza citata esclude che la mancata nomina dell'interprete importi nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone alloglotte diverse dall'indagato. Inoltre si è richiamato il principio di tassatività dell'art. 177 c.p.p. per escludere vizi formali non rilevanti. Per il rigetto del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 56, 624, 625 comma primo n. 4 e 8‑bis
Gli articoli sono stati richiamati per qualificare il fatto contestato come tentato furto aggravato (concorso di persone e circostanze aggravanti) commesso ai danni di una persona in metropolitana; la Corte si limita a confermare l'adeguatezza della contestazione penale rispetto ai fatti.
Codice di procedura penale
Richiamato il principio di tassatività delle cause di nullità: non essendo prevista dalla norma una nullità per l'assenza dell'interprete nelle denunce presentate da persone diverse dall'indagato, non può essere dedotta una nullità automatica del verbale di querela.
Codice di procedura penale
La Corte, richiamando giurisprudenza di merito e legittimità, interpreta la mancata nomina dell'interprete come non idonea a rendere inutilizzabili o nulle le dichiarazioni rese dalla persona alloglotta che non conosca l'italiano, quando le dichiarazioni siano state comunque recepite dal verbalizzante.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 3, n. 370 del 23/11/2006 (Ilie); Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020 (S.)
Tali precedenti sono richiamati per consolidare il principio che la mancata nomina dell'interprete non determina di per sé la nullità o l'inutilizzabilità della querela/denuncia resa da persona straniera, quando non risulti che la stessa abbia dichiarato di non comprendere la lingua italiana o quando le dichiarazioni siano state comunque verbalizzate in italiano dal verbalizzante.
Massime di principio
- La mera assenza di un interprete al momento della redazione di una querela da parte di una persona straniera non determina automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità dell'atto: occorre verificare se la persona abbia dichiarato di non comprendere l'italiano o se le sue dichiarazioni siano state comunque correttamente recepite dal verbalizzante.
- L'obbligo di nominare un interprete riguarda prioritariamente l'indagato; per le persone diverse dall'indagato la mancata nomina è valutata con riferimento al concreto pregiudizio e alle cause tassative di nullità previste dal codice di procedura penale.
- Nei ricorsi avverso convalide o atti cautelari fondati su querela, il ricorrente deve dimostrare un vizio rilevante e specificamente previsto dalla legge o il concreto pregiudizio derivante dall'assenza dell'interprete; argomentazioni generiche circa la mancata presenza dell'interprete sono in genere insufficienti.
- Al momento della raccolta della denuncia è buona prassi documentare la comprensione della lingua da parte della persona offesa o, in caso contrario, nominare un interprete e darne esplicita menzione nel verbale per evitare contestazioni future.
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