Cassazione Penale, Sentenza n. 36389/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione degli artt. 674 e 665, comma 5, c.p.p.: il ricorrente censura che il giudice dell'esecuzione ha revocato la terza sospensione condizionale della pena ritenendo, sulla base di una lettura laconicamente motivata della sentenza di merito, che il giudice della cognizione non fosse a conoscenza della causa ostativa (la precedente fruizione del beneficio). Il ricorrente sostiene che tale valutazione è parziale e che, dalle decisioni di merito, emergeva invece la conoscenza delle precedenti concessioni, sicché la revoca sarebbe ingiustificata senza acquisizione del fascicolo processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo giudizio. La Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente se le cause ostative fossero note al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale; si è inoltre rilevata l'inadeguatezza logica della motivazione del giudice dell'esecuzione, che si è basata su una presunzione non suffragata da atti. Ne consegue l'annullamento con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione verifichi il punto secondo i principi di diritto indicati dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
Stabilisce che la sospensione condizionale non può essere concessa in presenza di specifiche cause ostative; la Corte interpreta che, se il beneficio è stato concesso contra ius, il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente se tali cause ostative fossero note al giudice della cognizione
terzo e quarto comma (citati nel provvedimento)
Riferimento normativo utilizzato per giustificare la revoca della sospensione in presenza di cause ostative; la Corte richiede però che la verifica sia basata su documentazione effettiva acquisita dal giudice dell'esecuzione
Norma procedurale che disciplina la revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione è investito della richiesta del pubblico ministero e deve verificare documentalmente le cause ostative
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma procedurale rilevante per la correttezza del procedimento esecutivo; concerne i poteri istruttori in sede esecutiva e la forma del provvedimento
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Indica i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve esercitarli, anche d'ufficio, e acquisire il fascicolo del giudizio di merito
Richiamato nel giudizio di merito come elemento considerato dai giudici della cognizione per valutare la recidiva o simili profili; nella vicenda era oggetto di riferimento per verificare se i giudici avessero considerato precedenti utili a escludere o meno il beneficio
Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015 (Longo)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio vincolante: il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare documentalmente la conoscenza delle cause ostative, prima di revocare la sospensione condizionale
Cass. Sez. 3, n. 36363 del 21/5/2021 (Orlandi)
Principio secondo cui, se il ricorrente contesta solo l'omessa acquisizione formale del fascicolo, il ricorso per cassazione richiede l'allegazione specifica che il giudice della cognizione conoscesse effettivamente le cause ostative; diversa è la situazione quando il ricorrente produce o indica elementi di fatto che dimostrano tale conoscenza
Altra giurisprudenza richiamata (Bordonaro n.23133/2020; Signoretto n.19457/2018)
sentenze citate in motivazione
Confermano l'orientamento secondo cui la verifica della conoscenza delle cause ostative deve essere documentalmente provata mediante acquisizione del fascicolo di merito
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale basandosi su mere presunzioni: deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare documentalmente se le cause ostative fossero note al giudice che concesse il beneficio
- La revoca del beneficio è legittima se e solo se risulta che la sospensione era stata concessa in violazione di norme ostative e tale illegittimità non era documentalmente nota al giudice della cognizione; la verifica documentale è obbligatoria
- Se il ricorrente in cassazione afferma che il giudice della cognizione conosceva le cause ostative, occorre una specifica allegazione o dimostrazione di tale conoscenza; altrimenti il vizio di mera omissione formale (mancata acquisizione del fascicolo) può non essere sufficiente da solo
- Il giudice dell'esecuzione deve esercitare i poteri istruttori (anche d'ufficio, ex art. 666 c.p.p.) per acquisire gli atti necessari; una motivazione basata su letture equivoche della sentenza di merito è insufficiente
- In caso di revoca disposta senza la necessaria verifica documentalmente fondata, la decisione è annullabile e il procedimento deve essere rimesso al giudice dell'esecuzione per nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati
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