Cassazione Penale, Sentenza n. 15893/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Broscritto, commissario di polizia locale dell'Unione dei Comuni del Nord Lodigiano, era accusato di corruzione per avere ricevuto denaro (circa 200 euro a pratica) e altre utilità dalla titolare di una ditta individuale (Leite) in cambio della falsa attestazione della presenza o della dimora effettiva di cittadini brasiliani, agevolando così il riconoscimento della residenza e il rilascio dei certificati. In cassazione il ricorrente contestava: mancanza di prova dell'accordo corruttivo; vizi di motivazione e valutazione delle prove dichiarative (in particolare della chiamante in correità Leite e del teste Castaldi), con riguardo anche all'utilizzabilità delle intercettazioni; omissioni investigative sulla verifica delle firme; travisamento delle dichiarazioni del ricorrente; mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 323-bis c.p.; e vizio nella quantificazione del risarcimento alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la condanna del Broscritto sulla base di un compendio probatorio dichiarativo e documentale ritenuto ampio e convergente, idoneo a provare l'accordo corruttivo anche indipendentemente dai segmenti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili. Le dichiarazioni della Leite sono state ritenute attendibili sia sul piano intrinseco (coesione, rapporto amicale che esclude astio) sia su quello estrinseco (riscontri documentali, differenze macroscopiche tra firme). Le osservazioni di polizia giudiziaria confermavano le dichiarazioni accusatorie. La Corte ha altresì ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi (mancata verifica della falsità delle firme, interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato, richiesta dell'attenuante ex art. 323-bis, contestazione della quantificazione del danno). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di corruzione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero l'accordo corruttivo e la ricezione di utilità in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'attenuante perché ha qualificato il fatto come "molto grave", motivazione ritenuta congrua in Cassazione
Disposizione che impone la condanna alle spese processuali della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per il pagamento delle spese e la rifusione a favore della parte civile
Massime di principio
- L'inutilizzabilità di alcune intercettazioni non determina automaticamente l'annullamento dell'intero impianto probatorio: se esiste un compendio di prove dichiarative e documentali ampio e convergente, la condanna può reggere anche senza i segmenti intercettati.
- La valutazione della testimonianza di un chiamante in correità richiede il vaglio sia dell'attendibilità intrinseca (coesione, coerenza, motivazioni personali) sia di riscontri estrinseci individualizzanti: la presenza di elementi documentali che confermano le dichiarazioni aumenta la loro valore probatorio.
- Per censurare la motivazione al giudice di legittimità occorre dimostrare vizi manifesti, illogicità o contraddizioni decisivi; le divergenze interpretative o richieste di diversa valutazione della persuasività delle prove sono in genere inammissibili.
- La mancata concessione di attenuanti ex art. 323-bis può essere giustificata quando il giudice di merito qualifica il fatto come di grave rilevanza, rendendo infondata la richiesta in sede di legittimità.
- Le spese processuali e la rifusione alla parte civile sono normalmente disposte contro il ricorrente quando il ricorso è rigettato (art. 616 c.p.p.); è quindi importante valutare anche il rischio economico dell'impugnazione.
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