Ordinanza n. 1192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego relativo alla conversione del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, deducendo implicitamente la sussistenza del fumus boni iuris della propria pretesa alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in un titolo collegato allo svolgimento di attività lavorativa. Il permesso era scaduto il 10 gennaio 2023. Il Consiglio di Stato ha esaminato il requisito temporale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e il precedente giurisprudenziale secondo cui la volontà dello straniero di soggiornare legalmente in Italia per svolgere un’attività lavorativa regolare può impedire che la sola scadenza del permesso di studio osti alla conversione. Nel caso concreto, tuttavia, l’appellante non aveva superato neppure un esame universitario; tale circostanza è stata ritenuta indicativa, con elevata probabilità, di una volontà elusiva delle norme sull’ingresso e il soggiorno in Italia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare e confermato, nella sostanza, la valutazione del TAR sull’assenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto rilevante che l’istanza di conversione fosse riferibile a un permesso scaduto da oltre tre anni e che l’appellante non avesse superato alcun esame universitario. Tali elementi, pur a fronte dell’orientamento giurisprudenziale che non attribuisce automaticamente rilievo ostativo alla scadenza del permesso di studio quando emerga una reale volontà di soggiorno legale per lavoro, rendevano altamente probabile l’elusione della disciplina sull’ingresso in Italia. Non è stata ravvisata la necessità di concedere la tutela cautelare. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato l’impugnazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
l’istanza di conversione debba essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno
Il termine anteriore alla scadenza del permesso costituisce il requisito temporale ordinariamente richiesto per la presentazione dell’istanza di conversione; nel caso concreto, la scadenza risalente al 10 gennaio 2023, unita agli ulteriori elementi fattuali, ha escluso il fumus boni iuris.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta, in via ordinaria, prima della scadenza del titolo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998.
- La mera scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio non è necessariamente ostativa alla conversione quando sia concretamente dimostrata la volontà dello straniero di soggiornare legalmente in Italia per svolgere una regolare attività lavorativa.
- La deroga al rilievo ostativo della scadenza del permesso richiede una verifica concreta della genuinità della finalità di soggiorno; la mancata partecipazione effettiva al percorso universitario, quale l’assenza di esami superati, può costituire elemento idoneo a far ritenere altamente probabile l’elusione della disciplina sull’ingresso e il soggiorno.
- In sede cautelare, la presenza di elementi fattuali che rendano altamente probabile la finalità elusiva della normativa sull’immigrazione esclude il fumus boni iuris necessario per riformare il diniego cautelare del TAR.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 693/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2002/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2014/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2015/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 1 apr 2026Ordinanza n. 2016/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →