Cassazione Penale, Ordinanza n. 10492/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna a mesi otto di arresto ed euro 1.200 di ammenda per il porto di un manganello telescopico di circa 50 cm e di un coltello a serramanico di circa 7 cm, in relazione al reato di porto abusivo di armi. In cassazione l'imputato ha dedotto vizi di motivazione: con il primo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che tale esclusione fosse stata derivata in modo automatico dal diniego della lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi riproponevano le medesime doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui, nel porto abusivo di arma impropria, il mancato riconoscimento della lieve entità preclude la dichiarazione di particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante della lieve entità non è stata ritenuta configurabile nel caso concreto, con riguardo al porto abusivo di un manganello telescopico e di un coltello a serramanico.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa; il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto nel porto abusivo di arma impropria impedisce la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il porto abusivo degli oggetti indicati.
Non citato espressamente nel testo fornito; la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel porto abusivo di arma impropria, il diniego della circostanza attenuante della lieve entità può comportare anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando la valutazione complessiva del fatto non sia marginale.
- È inammissibile per cassazione il ricorso che si limiti a reiterare i motivi già proposti in appello e già motivatamente respinti, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una generica lamentela di illogicità o carenza motivazionale se non indica specificamente dove la motivazione di merito sarebbe viziata e perché.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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