Cassazione Penale, Ordinanza n. 16834/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto l'istanza della Procura Generale volta alla revoca, ex art. 54, comma 3, ord. pen., delle ordinanze di concessione della liberazione anticipata, perché dopo la concessione del beneficio era intervenuta una condanna per delitto non colposo. Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. La Corte non entra nel merito della revoca, ma rileva d'ufficio un vizio formale dell'impugnazione: il ricorso è stato sottoscritto personalmente dal condannato, mentre l'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, richiede a pena di inammissibilità che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Norma richiamata per fondare la revoca della liberazione anticipata quando, successivamente alla concessione del beneficio, intervenga una condanna per delitto non colposo.
L'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità; il ricorso personale dell'interessato non è idoneo.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito formale della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, la Corte può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso personale dell'imputato o del condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, senza necessità di esame del merito dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando l'impugnazione concerne provvedimenti in materia di esecuzione o sorveglianza, la Corte può arrestarsi al vaglio dei requisiti formali dell'atto senza scrutinare la fondatezza delle doglianze sostanziali.
Come è indicizzato
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