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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00465/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso un precetto con cui veniva intimato di estirpare alcune piante esistenti sul confine del proprio immobile. L'opponente sosteneva che il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, consistente in una sentenza del Tribunale di Catania, fosse stato riformato in appello dalla Corte d'appello di Catania e, quindi, non potesse più sorreggere l'esecuzione. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione ritenendo che l'esecuzione si riferisse a una parte della sentenza di primo grado non riformata. Contro tale decisione la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 474, commi 1, 2 e 3, 282 e 336 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamentando in sostanza l'assenza o l'inefficacia del titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale resa sull'opposizione all'esecuzione era soggetta all'ordinario regime di impugnazione mediante appello e non con ricorso diretto per cassazione, poiché il regime speciale che in un limitato periodo consentiva il ricorso immediato era stato superato. Ha inoltre escluso la possibilità di conversione del ricorso in appello, sia per la diversità ontologica tra giudice di legittimità e giudice dell'impugnazione di merito, sia perché i motivi erano formulati come vizi propri del giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    disciplina il titolo esecutivo; la ricorrente lo invocava per sostenere la carenza di titolo, ma la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché il ricorso è proposto con mezzo di impugnazione errato.

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 616 c.p.c.

    ultimo inciso soppresso dall'art. 49, comma 2, della L. n. 69 del 18/06/2009

    la Corte afferma che, dopo la soppressione dell'ultimo inciso, è stato ripristinato l'ordinario regime di impugnabilità delle sentenze rese in materia di opposizione all'esecuzione mediante appello.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione secondo il rito camerale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

  • art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009

    ha soppresso l'ultimo inciso dell'art. 616 c.p.c., ripristinando l'appello come rimedio ordinario contro le sentenze in opposizione all'esecuzione.

Massime di principio

  • La sentenza resa sull'opposizione all'esecuzione è, in via ordinaria, appellabile e non impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, salvo la diversa disciplina temporanea prevista da norme transitorie specifiche.
  • L'errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'atto sia rivolto al giudice di legittimità pur contro una decisione che doveva essere impugnata con appello.
  • La conversione del ricorso per cassazione in appello non è ammissibile quando manchino i relativi presupposti, anche perché i due rimedi appartengono a giudici ontologicamente diversi e l'atto deduce vizi propri del giudizio di legittimità.
  • In materia di opposizione all'esecuzione, la verifica del titolo esecutivo e dell'efficacia del giudicato o della riforma in appello va veicolata attraverso il corretto mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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