Cassazione Penale, Sentenza n. 34495/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Starace, nominato liquidatore della "Orso s.r.l.", è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice per non aver chiesto il fallimento e per aver aggravato il dissesto della società. Ha impugnato la sentenza di condanna con sei motivi: inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 10 legge fall.), vizio di motivazione sulla validità di tale sentenza, utilizzabilità e attendibilità delle relazioni del curatore (art. 438 c.p.p.), mancata prova dell'aggravamento del dissesto e dell'elemento soggettivo (colpa grave), contestazione della valutazione della lite civile promossa nell'interesse della società e diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante in sede penale una sindacazione estesa della sentenza dichiarativa di fallimento (richiamando Sez. U., n. 19601/2008, Niccoli): il giudice penale può verificare solo l'esistenza dell'atto e la sua validità formale, mentre vizi sostanziali della pronuncia devono essere dedotti nelle sedi civili competenti. Le relazioni del curatore sono state ritenute utilizzabili come prova documentale e le valutazioni della Corte d'appello sullo stato di inattività della società, sulla mancanza di beni e sul crescente indebitamento (interessi, soccombenza) giustificano la qualificazione dell'omissione del liquidatore come colpa grave e l'aggravamento del dissesto. La Corte ha inoltre considerato corretta la statuizione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 217, comma 1, n. 4
Individua la fattispecie di bancarotta per omissione del fallimento che aggrava il dissesto; la condotta è valutata in relazione al peggioramento complessivo della situazione economico-finanziaria dell'impresa.
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 224, comma 1
Prevede la responsabilità del liquidatore che omette di chiedere il fallimento, contribuendo all'aggravamento del dissesto; richiede prova di colpa grave per l'omissione.
Regola i termini e gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese; la giurisprudenza civile può ritenere inesistente una sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata oltre il termine di un anno dalla cancellazione, ma tale questione va fatta valere in sede civile e non sindacata in sede penale salvo verifica di esistenza e validità formale dell'atto.
codice di procedura penale, art. 438
Norma richiamata dal ricorrente in ordine ad acquisizione e utilizzabilità di documenti; la Corte ha ritenuto ammissibili e valutabili le relazioni del curatore nel processo penale, anche se contengono dichiarazioni di terzi verbalizzate dal curatore.
codice di procedura penale, art. 630
Prevede la revisione della sentenza penale in caso di rimozione di un provvedimento civile decisivo (es. dichiarazione di fallimento viziata), rimando utile ma non alternativo alla sindacazione in sede civile.
Richiamato indirettamente nella valutazione delle attenuanti generiche: lo stato di incensuratezza da solo non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma normativa; occorrono elementi di segno positivo.
Sez. U, n. 19601/2008 (Niccoli) - giurisprudenza
Principio operativo: la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvedimento giurisdizionale, vincola il giudice penale e non è sindacabile in termini di merito in sede penale; il giudice penale può solo verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale.
Massime di principio
- In reati fallimentari che richiamano la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice penale non può riesaminare il merito della pronuncia civile: può verificare solo l'esistenza dell'atto e la sua validità formale.
- Le relazioni e gli inventari del curatore fallimentare sono documenti utilizzabili nel processo penale e possono veicolare dichiarazioni di terzi verbalizzate dal curatore, purché valutate nel loro contesto probatorio.
- L'elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto richiede un peggioramento complessivo e progressivo della situazione economico-patrimoniale, non il mero aumento di singole poste passive.
- La mancata richiesta tempestiva di fallimento da parte del liquidatore è punibile solo se sussiste colpa grave, desumibile da una omissione consapevole e da prove dell'irrimediabile squilibrio economico-finanziario.
- La circostanza che una azione civile promossa dal liquidatore sia stata dichiarata improponibile o respinta in sede civile non impedisce che, sul piano penale, la stessa condotta sia valutata come indice della colpa grave dell'omissione.
- Per ottenere la rimozione di un provvedimento civile ritenuto radicalmente viziato (es. sentenza di fallimento “inesistente”), la sede appropriata è quella civile; solo dopo l'accertamento in sede civile possono attivarsi rimedi penali straordinari (es. revisione).
- La scelta della trattazione orale in Cassazione è irretrattabile; la rinuncia successiva non trasforma automaticamente il rito in scritto se ha già inciso sulle facoltà processuali delle altre parti.
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