Cassazione Civile, Ordinanza n. 19371/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva richiesto l’imposta di registro proporzionale del 3% su un decreto ingiuntivo emesso a favore di una contribuente in qualità di fideiussore. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il contratto di fideiussione enunciato nel decreto avesse autonoma rilevanza tributaria e non fosse attratto nel regime IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. L’istituto di credito ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali tributarie e dell’art. 327 c.p.c., deducendo la tardività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; 2) violazione del divieto di ius novorum in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l’Ufficio avesse mutato in appello il titolo della pretesa impositiva, passando dalla tassazione della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo alla tassazione dell’enunciazione della fideiussione; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato su una domanda diversa da quella proposta in appello; 4) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa, sostenendo che i decreti ingiuntivi relativi a somme soggette a IVA e recanti condanna del fideiussore dovevano essere assoggettati a imposta di registro in misura fissa, e non proporzionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. Dall’esame diretto degli atti acquisiti è emerso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 14 novembre 2014 e che l’atto di appello era stato consegnato alle poste il 15 maggio 2015, cioè oltre il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., richiamato dall’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. Poiché la tempestività della notifica a mezzo posta richiede che entro il termine sia avvenuta la presentazione dell’atto all’ufficio postale, l’appello dell’Ufficio doveva essere dichiarato inammissibile. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito sul punto processuale, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di appello e di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del sindacato di legittimità per error in procedendo e violazione di legge.
artt. 22, 38, 51, 53 e 62 d.lgs. 546/1992
Sono invocati dalla ricorrente per contestare la tempestività dell’appello e il regime processuale del giudizio tributario.
Il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; la tempestività richiede che entro tale termine vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale.
È richiamato quale divieto di domande nuove e nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
Richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pretesa non potesse essere riqualificata come tassazione dell’enunciazione nel decreto ingiuntivo.
È richiamato come norma sull’alternatività IVA/registro e sulla non attrazione dell’atto alla tassazione proporzionale quando opera il regime IVA.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per la tassazione del decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per la modalità di trattazione da remoto della camera di consiglio.
Citata per la conversione del D.L. n. 137/2020, nel contesto della trattazione da remoto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell’appello notificato a mezzo posta si prova dimostrando che entro il termine di impugnazione l’atto è stato presentato all’ufficio postale; la semplice data di spedizione o un elenco interno dell’ente notificante non sono sufficienti se non assistiti da una certificazione postale idonea.
- Quando dall’esame diretto degli atti risulta la tardività dell’impugnazione, la Corte di cassazione può rilevare l’error in procedendo e dichiarare l’inammissibilità dell’appello, con assorbimento degli ulteriori motivi.
- Se l’appello è tardivo, la sentenza di primo grado passa in giudicato e il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata senza rinvio, pronunciando la conseguente inammissibilità del gravame.
- In tema di notifica a mezzo posta, l’onere di dimostrare il perfezionamento tempestivo dell’atto di impugnazione grava sul notificante, che deve fornire una prova incontrovertibile della presentazione del plico all’ufficio postale entro il termine di legge.
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