Cassazione Civile, Ordinanza n. 19375/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società immobiliare, dichiarata inammissibile dal tribunale che, contestualmente, ha pronunciato il fallimento su istanza di alcuni creditori. La corte d'appello ha confermato sia il giudizio di inammissibilità del concordato sia la declaratoria di fallimento, ritenendo che il piano fosse affetto da rilevanti lacune: mancata certezza delle risorse promesse da terzi per le spese di procedura, omissione del compenso del commissario giudiziale, mancata considerazione dei costi di gestione, assenza di indicazioni sugli interessi maturati e maturandi sui crediti privilegiati e ipotecari, mancata esatta indicazione del credito IVA di rivalsa e dei diritti reali o personali gravanti sui beni. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 160, 161 e dei principi sulla fattibilità del concordato, sostenendo che la corte d'appello avrebbe sconfinato nel merito economico riservato ai creditori e che le lacune rilevate erano solo formali o comunque emendabili; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 162 l.f. e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando la mancata concessione del termine per integrare la proposta e produrre documenti, termine che a suo dire avrebbe dovuto essere concesso in base alla disponibilità ad apportare modifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale si è attenuta al consolidato criterio di distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica del concordato, limitandosi a verificare l'assenza di una manifesta inidoneità del piano a realizzare la causa concreta della procedura e rilevando carenze non marginali, tali da impedire una valutazione informata e consapevole da parte dei creditori. In particolare, ha considerato legittimo il rilievo della mancata indicazione dei costi e delle garanzie, dell'insufficiente verifica dei crediti, dell'assenza di dati sugli interessi e sulla capienza dei crediti privilegiati, nonché dell'omessa rappresentazione dei carichi gravanti sugli immobili. Ha inoltre escluso che la censura potesse risolversi in una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che l'art. 162 l.f. attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concessione del termine per integrazioni e documenti, sicché il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 160 l. fall.
richiede che il piano concordatario non sia incompatibile con norme inderogabili e che i creditori privilegiati siano soddisfatti in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione dei beni oggetto della prelazione.
art. 161 l. fall.
richiamato come norma violata in relazione ai requisiti della proposta e della documentazione allegata al concordato.
art. 162 l. fall.
il tribunale "può" concedere un termine
attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concedere un termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti; il mancato esercizio non necessita di motivazione ed è insindacabile in cassazione.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve contenere elementi sufficienti a consentire alla Corte di legittimità la completa cognizione della controversia senza ricorso ad altre fonti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, consente solo il controllo sulle anomalie motivazionali ancora deducibili in cassazione, non un riesame del merito.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al preteso diritto di difesa nella fase di integrazione del piano.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ammissione al concordato preventivo, il tribunale deve distinguere tra fattibilità giuridica e fattibilità economica della proposta: il primo controllo riguarda la compatibilità del piano con norme inderogabili, il secondo la sua manifesta idoneità a realizzare la causa concreta della procedura.
- Il sindacato del giudice sulla fattibilità economica è limitato alla verifica della manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi dichiarati; non può tradursi in una valutazione di convenienza economica riservata ai creditori.
- La proposta concordataria deve essere rappresentata in modo completo e chiaro, con indicazione dei costi, dei debiti, degli interessi e delle garanzie rilevanti, così da consentire ai creditori una valutazione libera e consapevole.
- La relazione dell'attestatore deve fornire dati verificabili e sufficientemente dettagliati; la mancanza di indicazioni sulle modalità di verifica a campione o su elementi essenziali della massa passiva può incidere sulla attendibilità dell'intero piano.
- L'art. 162 l.f. attribuisce al tribunale un potere discrezionale di concedere un termine per integrazioni e documenti: il mancato uso di tale facoltà non integra, di per sé, un vizio censurabile in cassazione.
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