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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31542/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre profili: 1) la violazione dell'art. 172 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata disposizione della trattazione orale e per la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi trasmessi via PEC il 2/5/2021 per l'udienza del 17/5/2021 (si sosteneva che il termine scadesse in giorno festivo e dovesse prorogarsi); 2) vizio della valutazione probatoria con richiesta di ritenere inattendibili i testi di accusa e, al contrario, attendibili i testi a discarico nonostante le contraddizioni; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la richiesta di discussione orale e i motivi nuovi erano tardivi rispetto al termine perentorio dei 15 giorni liberi previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137, e inoltre i motivi nuovi erano inviati a una PEC non prevista dal DGSIA. Ha confermato che per il computo non opera la proroga automatica del comma 3 dell'art. 172 c.p.p. ma le regole del comma 5; ha ritenuto il secondo motivo generico e inammissibile per questioni di fatto non sindacabili in Cassazione e il terzo motivo del tutto generico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando la decisione di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, conv. in legge n.176/2020

    La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

    Il termine dei 15 giorni liberi è perentorio e va rispettato; la richiesta tardiva ricevuta il 2/5 per l'udienza del 17/5 è stata correttamente dichiarata tardiva.

  • art. 172 cod. proc. pen. (commi 3 e 5)

    La proroga automatica prevista dal comma 3 (quando il termine scade in giorno festivo) non si applica ai termini dilatori computati a giorni liberi; si applica invece il criterio del comma 5 per il computo delle unità di tempo, con esclusione del dies a quo e dies ad quem ove previsto dall'orientamento giurisprudenziale citato.

  • art. 368 e 61 n.2 cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano il reato contestato (abuso d'ufficio o fattispecie relativa a pubblici ufficiali a seconda del capo B come indicato in sentenza) e la recidiva/causa di aumento di pena o circostanza aggravante richiamata.

  • provvedimento DGSIA del 9/11/2020 e art. 24, comma 4, d.l. 28/10/2020 n.137

    La casella PEC indicata dal DGSIA è quella abilitata per il ricevimento degli atti durante la disciplina emergenziale; l'invio dei motivi nuovi a una PEC diversa rende gli atti inammissibili non potendosi sanare per mero raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Le richieste di trattazione orale e i depositi antecedenti all'udienza devono rispettare il termine perentorio previsto dalle disposizioni emergenziali (es. 15 giorni liberi): l'invio tardivo via PEC comporta inammissibilità.
  • Per il computo dei termini processuali in giornate libere si applica l'art. 172, comma 5, c.p.p.; la proroga automatica per festività (comma 3) non opera sui termini dilatori computati a giorni liberi.
  • L'invio di atti a caselle PEC diverse da quelle ufficialmente individuate dal DGSIA può determinare l'inammissibilità degli atti: usare sempre gli indirizzi PEC ufficiali comunicati dal Ministero o dalla cancelleria.
  • Le questioni di valutazione della credibilità delle persone e di apprezzamento delle prove sono di competenza del giudice del merito; la Cassazione non riesamina in via principale valutazioni di fatto prive di specifici vizi logico-giuridici.
  • Motivi generici o senza adeguata articolazione argomentativa sono inammissibili: nelle impugnazioni è necessario sviluppare ragioni precise e confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
  • Se si ritengono omesse o non valutate attenuanti, occorre che la difesa deduca e argomenti in modo completo tali circostanze già nei gradi di merito, con chiari riferimenti probatori e giuridici.

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