Cassazione Penale, Sentenza n. 31632/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro che, accogliendo l'impugnazione del P.M., aveva annullato il provvedimento del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere per Andrea Scalzo, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. I motivi di censura vertono principalmente su: (i) vizio di motivazione del Tribunale del riesame nella valutazione delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al mancato apprezzamento, o alla insufficiente motivazione sul rigetto, degli elementi difensivi (decorso del tempo, comportamento successivo alla scarcerazione, inserimento lavorativo, documentazione prodotta) idonei a superare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; (ii) censura formale circa la presunta inammissibilità dell'appello cautelare del P.M. per mancata identificazione del soggetto che materialmente depositò l'atto (violazione art. 582 c.p.p. e norme connesse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rigettato la censura formale relativa all'omessa annotazione del nominativo di chi materialmente depositò l'appello del P.M., ritenendo che la provenienza certa dell'atto (intestazione della Procura, sottoscrizione dei magistrati, coincidenza delle date di deposito) esclude l'inammissibilità. Ha invece ritenuto fondata la censura sul vizio di motivazione del Tribunale del riesame: il provvedimento di merito non ha adeguatamente valutato e motivato il rigetto degli elementi difensivi posti a fondamento della possibilità di escludere o attenuare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (in particolare, non ha indicato con precisione in cosa consistessero le condotte difensive, perché fossero generiche, né il momento di cessazione della partecipazione associativa necessario per valutare il "tempo silente"). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Delitto contestato: partecipazione ad associazione di tipo mafioso. La norma costituisce il fatto-reato alla base della valutazione cautelare.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di pericolosità sociale: la sentenza ricorda che tale presunzione può essere superata quando emergano elementi oggettivi e concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione (anche in assenza di formale recesso), e che il «tempo silente» deve essere espressamente considerato dal giudice se rilevante e non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.
Rilevato nelle censure difensive come norma richiamata nell'ambito della valutazione delle esigenze cautelari; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di motivare compiutamente il giudizio sulle allegazioni difensive.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul deposito degli atti di impugnazione: la Corte interpreta la regola alla luce della giurisprudenza maggioritaria, ritenendo che la mancanza dell'indicazione della persona fisica che materialmente depositò l'atto non determina l'inammissibilità quando risulti certa la provenienza dell'impugnazione dall'ufficio titolare del diritto (intestazione, sottoscrizione dei magistrati, coincidenza delle date).
artt. 309, 310, 582, 583 e 591 cod. proc. pen.
Richiamate nella censura formale del difensore in tema di deposito e notificazione degli atti: la Corte valuta tali profili e conclude che, nel caso concreto, non sussiste incertezza sulla provenienza dell'appello del P.M., e quindi non opera l'inammissibilità.
Richiamato dai difensori in relazione alla valutazione probatoria e alla necessità che il giudice motivi adeguatamente il trattamento delle prove/documenti prodotti dalla difesa; la Corte censura la motivazione del Tribunale quando omette di prendere in considerazione la documentazione allegata o di spiegare perché ritenuta generica.
Massime di principio
- La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. nei reati di tipo mafioso è relativa e può essere superata da elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione.
- Il giudice delle misure cautelari deve valutare espressamente il "tempo silente": un rilevante intervallo temporale privo di condotte sintomatiche può contribuire a superare la presunzione di pericolosità, ma il giudice deve indicare il momento di cessazione della partecipazione associativa o spiegare perché tale momento non è verificabile.
- Le dichiarazioni difensive e la documentazione (es. attività lavorativa, bilanci, assenza di segnalazioni) devono essere esaminate e motivate singolarmente: il semplice bollare tali elementi come "generici" senza spiegazione è motivo di annullamento per carenza motivazionale.
- La detenzione o l'arresto di vertici dell'associazione non è automaticamente sufficiente a dimostrare la disarticolazione del sodalizio; occorrono elementi specifici che attestino l'impossibilità di prosecuzione dell'attività criminale.
- In riferimento agli atti di impugnazione proposti dal Pubblico Ministero, la mancata annotazione del nominativo della persona che materialmente depositò l'atto in cancelleria non comporta inammissibilità se la provenienza dell'atto è certa (intestazione, sottoscrizione dell'ufficio, coincidenza delle date).
- Quando si contesta la permanenza del periculum libertatis, il giudice deve fornire motivazione adeguata sia relativamente alla valutazione degli elementi aggravanti (gravità dei fatti, relazioni con altre articolazioni) sia relativamente agli elementi attenuanti/probativi prodotti dalla difesa.
- In caso di carenze motivazionali importanti la Corte di Cassazione tende ad annullare il provvedimento e a rinviare per nuovo giudizio, imponendo al giudice di merito di colmare le lacune conformandosi ai principi di diritto indicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31585/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →