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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30665/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata senza adeguata giustificazione. Con motivi nuovi, inoltre, è stata richiesta la declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da motivazione non illogica. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva giustificato il superamento del minimo edittale richiamando la natura della sostanza stupefacente, la personalità dell'imputato, le modalità del fatto e i precedenti penali. La richiesta di prescrizione formulata nei motivi nuovi non ha condotto a diversa decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata solo per individuare il reato oggetto della sentenza di condanna impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando la causa dell'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non può escludersi la colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • Il giudice di merito può discostarsi dal minimo edittale valorizzando elementi quali natura della sostanza, modalità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali, senza che ciò integri di per sé vizio di motivazione.
  • La richiesta di prescrizione formulata in cassazione non rileva quando il ricorso sia comunque inammissibile e non emergano i presupposti per una diversa definizione del giudizio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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