Cassazione Penale, Sentenza n. 15640/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due vizi principali: (1) carenza di motivazione in relazione all'ordinata confisca e distruzione dei beni in sequestro (telefoni e capi di abbigliamento), con contestata errata applicazione della normativa sulla confisca (art. 240 c.p.), atteso che i beni sembrano personali e non riconducibili alla fattispecie di confisca obbligatoria; il difensore sosteneva che il GIP non aveva fornito alcuna motivazione specifica e si era limitato a formule generiche, benché l'accordo di patteggiamento non avesse compreso la confisca. (2) Erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale per anni 5 ai sensi dell'art. 32 c.p., poiché la pena principale concordata e applicata risultava di 4 anni di reclusione e, secondo la giurisprudenza consolidata, il computo per l'accessorio deve tener conto anche delle diminuzioni processuali, sicché mancavano i presupposti per l'accessorio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. In ordine alla confisca la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione, perché il GIP non ha motivato specificamente la necessità della confisca di quei beni e non risulta applicabile automaticamente la confisca prevista dall'art. 240 c.p. Per quanto riguarda la pena accessoria dell'interdizione legale, la Corte ha annullato senza rinvio la parte che la aveva applicata e ha eliminato tale pena accessoria, ritenendo che la pena finale di 4 anni non soddisfacesse i presupposti dell'art. 32 c.p. La Corte ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. (decisione del 09/04/2026).
Norme richiamate
Rito del patteggiamento: applicata la pena concordata, ma quando l'accordo non riguarda la confisca il giudice deve comunque motivare la misura di sicurezza richiesta
artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 4 cod. pen.
Fattispecie di reato contestata (concorso in rapina aggravata) in relazione alla quale è stato patteggiato il giudizio
Normativa sulla confisca: la Corte richiama che la confisca, anche se prevista per più ipotesi, richiede motivazione specifica e non può essere disposta con formule generiche nel patteggiamento quando l'accordo non la contiene
Regola i presupposti per l'applicazione dell'interdizione legale; la Corte conferma che il requisito quantitativo della pena principale deve considerare le diminuzioni processuali e, nel caso di pena finale di 4 anni, le condizioni per applicare l'accessorio non ricorrono
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Individua il vizio di motivazione come mezzo di ricorso in Cassazione ritenuto centrale nel caso
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa nel quadro dei profili di motivazione e delle decisioni pronunciate dal GIP
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in dottrina/giurisprudenza sul tema della possibilità di impugnare la mancata motivazione sulla confisca nel patteggiamento
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato per affermare che la confisca può integrare una violazione di legge rilevante ai fini dell'impugnazione (illegalità della misura di sicurezza)
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice può applicare la pena concordata, ma non è esentato dall'obbligo di motivare specificamente misure di sicurezza o misure patrimoniali (come la confisca) quando l'accordo non le disciplina espressamente
- La confisca di beni sottoposti a sequestro richiede motivazione puntuale: non sono sufficienti formule generiche; il giudice deve valutare se i beni rientrano nella confisca obbligatoria o se sussistono giustificazioni sulla provenienza
- Per l'applicazione di pene accessorie legate al 'quantum' della pena principale, il calcolo deve tener conto delle diminuzioni processuali; se la pena finale non raggiunge la soglia prevista, l'accessorio non può essere applicato
- In caso di insufficiente motivazione sulla confisca la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio sul punto; se invece manca il presupposto per un accessorio di pena la Corte può annullare senza rinvio e eliminare l'accessorio
- L'affermazione di responsabilità può essere resa irrevocabile ai sensi delle norme processuali applicabili, anche se parti della sentenza (es. confisca) sono rinviate per nuovo esame
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