Cassazione Penale, Sentenza n. 9205/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 (trasporto illecito di rifiuti). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione e vizio giurisdizionale per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che si trattò di un unico episodio occasionale compiuto da soggetto incensurato e quindi non sussisteva l'abitualità della condotta; (2) carenza di motivazione anche nel rigetto della sospensione condizionale della pena nonostante l'incensuratezza e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della Corte di appello puramente assertiva e apparente: non era spiegato perché un singolo trasporto (2150 kg di rifiuti ferrosi) giustificasse la conclusione dell'abitualità della condotta. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Cassazione ha ritenuto pleonastico esaminare il secondo motivo in conseguenza dell'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06
Norme relative alla responsabilità per il concorso nel reato e alla fattispecie di trasporto illecito di rifiuti; la condanna per tali norme è stata confermata dalla Corte di appello e non è stata annullata dalla Cassazione nella parte non riguardante l'art. 131-bis.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la decisione di non riconoscere l'applicabilità dell'art. 131-bis fosse viziata da motivazione apparente: occorre valutare con adeguato iter argomentativo se l'evento costituiva episodio isolato o indice di abitualità, e tale valutazione deve essere esplicitata dal giudice nel provvedimento.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
I mezzi di impugnazione invocati richiedono la verifica della completezza e correttezza della motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione (lett. b) e alla contraddittorietà/apparenza (lett. e) nella parte relativa all'art. 131-bis), con conseguente annullamento parziale e rinvio.
Massime di principio
- La mera affermazione dell'abitualità di comportamenti non sostituisce una motivazione che espliciti l'iter logico-giuridico: il giudice deve argomentare perché elementi fattuali (es. quantità, ripetizione, modalità) configurano abitualità.
- Se la condotta è un episodio unico e l'imputato è incensurato, il giudice deve valutare esplicitamente la possibilità di applicare cause di diminuzione o speciali scriminanti/attenuanti (es. art. 131-bis) e motivare il rifiuto.
- La mancanza di motivazione adeguata sulla non applicabilità di benefici o cause estintive può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando la Corte di legittimità accoglie il primo motivo fondante, altre questioni (es. sospensione condizionale della pena) possono risultare pleonastiche e non necessitare esame fino al nuovo giudizio.
- In sede di appello e di cassazione, chi impugna deve contestare specificamente la motivazione: censure collegate a carenze argomentative ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) sono efficaci se evidenziano il punto di tassatività mancante nella decisione del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →