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Sentenza

Sentenza del 17/09/2015 n. 1366 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Processo tributario - notificazioni degli atti a mezzo servizio postale - disciplina applicabile - Legge n.890/1982 - inapplicabilità Processo tributario - notificazioni degli atti a mezzo servizio postale - obbligo della relazione di notificazione - insussistenza Cartelle di pagamento - mancata opposizione nei termini di legge - conseguenze - titolo esecutivo Iscrizione ipotecaria - obbligo di notifica preventiva dell'intimazione di pagamento - insussistenza prima del decorso dell'anno.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'irregolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, lamentando l'assenza della relata di notifica e di specifiche annotazioni sulla persona che aveva ricevuto il plico. Ha inoltre contestato gli effetti delle cartelle non opposte nei termini e l'iscrizione ipotecaria, sostenendo che fosse necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La Corte ha stabilito che, quando la cartella o l'avviso di accertamento è notificato direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, proprie delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. Non è quindi necessaria una relata di notifica né un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento relativa al consegnatario. L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Le cartelle non impugnate nei termini sono divenute titoli esecutivi autonomi, non più contestabili nel merito, con efficacia decennale. È stata inoltre ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria senza preventiva intimazione di pagamento, poiché l'ipoteca non costituisce un atto di espropriazione forzata e l'intimazione è necessaria solo se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

Norme richiamate

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890

    La disciplina della legge n. 890/1982 non si applica alla notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuata senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; in tal caso valgono le regole del servizio postale ordinario.

  • Art. 1335 del codice civile

    Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata solo dimostrando di essere stati, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare o alternativa all'esecuzione forzata e può essere effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'espropriazione.

  • Art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione di pagamento è necessaria quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce un presupposto generale per l'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • La notifica diretta di una cartella o di un avviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede normalmente una relata di notifica: è sufficiente la documentazione della consegna all'indirizzo del destinatario, salvo prova concreta dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.
  • La mancata impugnazione di una cartella entro il termine previsto comporta, in linea generale, la stabilizzazione del credito e la formazione di un titolo esecutivo autonomo, con possibile prescrizione decennale secondo i principi applicabili.
  • L'iscrizione ipotecaria non equivale all'inizio dell'espropriazione forzata; pertanto, prima che decorra un anno dalla notifica della cartella, non è normalmente necessaria la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973.
  • Chi intende contestare una notifica postale deve fornire elementi specifici e documentati per superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico all'indirizzo corretto.

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