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Sentenza

Sentenza del 17/09/2015 n. 617 - Corte di Giustizia CEE

- Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di telecomunicazioni - Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE - Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione - Direttiva 1999/5/CE - Tassa per l'impiego delle apparecchiature - Autorizzazione generale o licenza - Equiparazione del contratto di abbonamento ad autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica. - Direttiva 2002/22, 2009/136, 1999/5 tassa di concessione governativa - Equiparazione a un'autorizzazione generale o a una licenza - Specifica dell'apparato terminale. - Direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, 2009/140, 2002/21 e 2002/22, 2009/136, Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre - Contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili - Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti sostenevano che l'imposizione della TCG fosse incompatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con le direttive sulla libera circolazione delle apparecchiature terminali e sulle autorizzazioni delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Contestavano inoltre l'equiparazione del contratto di abbonamento a un'autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica, l'obbligo di indicare nel contratto il tipo di apparato e la relativa omologazione, nonché il diverso trattamento fiscale rispetto agli utenti di servizi prepagati.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta alla normativa italiana. La TCG può essere applicata agli utenti che utilizzano apparecchiature terminali nell'ambito di un contratto di abbonamento, poiché il contratto sostituisce di per sé la licenza o l'autorizzazione e non è necessario alcun intervento sostanziale dell'amministrazione. È inoltre legittimo imporre che il contratto indichi il tipo di apparato e la relativa omologazione. È compatibile con il diritto dell'Unione anche il trattamento differenziato per cui la TCG si applica agli abbonati, ma non agli utenti di servizi prepagati. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale. Nel complesso, le pretese di rimborso delle ricorrenti non hanno trovato accoglimento.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/5/CE, articolo 8

    Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE.

    La norma tutela la libera circolazione e la messa in servizio degli apparecchi conformi, ma non impedisce l'applicazione di una tassa collegata al contratto di abbonamento, purché non sia imposto un effettivo ostacolo amministrativo all'uso o alla vendita dell'apparecchio.

  • Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE

    I diritti amministrativi imposti alle imprese coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione del regime di autorizzazione generale.

    La TCG non è considerata un diritto amministrativo disciplinato dall'articolo 12, perché il suo presupposto non è la procedura di autorizzazione degli operatori, ma l'uso del servizio di telefonia mobile da parte dell'utente.

  • Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, articolo 20

    Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, gli elementi previsti dalla direttiva.

    L'elenco degli elementi contrattuali è minimo e consente agli Stati membri di richiedere ulteriori informazioni, come il tipo di apparato terminale e la relativa omologazione.

  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

    La Carta si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione. Poiché la TCG non è disciplinata dalle direttive considerate, la Carta non è stata ritenuta applicabile alla differenza di trattamento tra abbonati e utenti prepagati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 21 della tariffa allegata

    Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, per ogni mese di utenza.

    La disposizione costituisce la base nazionale della TCG e consente di assoggettare a imposta il contratto di abbonamento, considerato documento sostitutivo della licenza.

  • Decreto ministeriale n. 33/1990, articolo 3

    Il documento che attesta la condizione di abbonato al servizio sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio.

    Il contratto o documento di abbonamento può svolgere una funzione sostitutiva della licenza senza che sia necessaria una distinta autorizzazione amministrativa.

  • Decreto legislativo n. 259/2003, articolo 160

    Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.

    La normativa nazionale collega l'uso delle apparecchiature alla licenza, ma la Corte ha ritenuto compatibile tale meccanismo quando il contratto di abbonamento opera automaticamente come documento sostitutivo.

Massime di principio

  • Una tassa nazionale collegata all'utilizzo di un servizio di telecomunicazione può essere compatibile con il diritto dell'Unione se colpisce il contratto o il servizio e non ostacola la vendita, l'importazione o la messa in servizio dell'apparecchiatura conforme.
  • L'equiparazione automatica del contratto di abbonamento a una licenza o autorizzazione è ammissibile quando non richiede una preventiva approvazione, un controllo sostanziale o un'attività amministrativa aggiuntiva.
  • Le direttive europee sulle autorizzazioni degli operatori e sull'accesso alle reti non impediscono necessariamente tributi nazionali applicati agli utenti finali, poiché regolano principalmente i rapporti tra operatori, reti e autorità.
  • Gli Stati membri possono imporre nei contratti di telecomunicazione informazioni ulteriori rispetto al contenuto minimo previsto dalla normativa europea, purché tali obblighi non costituiscano un ostacolo sproporzionato alla libera circolazione degli apparati.
  • Un trattamento fiscale diverso tra abbonamenti e servizi prepagati può essere ammesso, soprattutto quando la disciplina tributaria non costituisce attuazione del diritto dell'Unione e quindi non ricade nell'ambito applicativo della Carta.
  • La conclusione dipende dalla natura concreta del tributo: se il prelievo remunera effettivamente un'attività amministrativa di autorizzazione, possono trovare applicazione limiti diversi; se invece il presupposto è l'uso del servizio o la stipula dell'abbonamento, il tributo può restare estraneo alle regole sui diritti amministrativi.

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