Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - redditometro - prova a carico del contribuente assolta mediante disinvestimenti documentati - idoneità: non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa giustificazione del contribuente è stata ritenuta inidonea, poiché non è stata provata la destinazione delle somme al finanziamento dell’acquisto considerato nell’accertamento. L’accertamento sintetico è quindi rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha cercato di giustificare il maggior reddito presunto documentando la disponibilità di somme derivanti da un disinvestimento e da un risarcimento ricevuto dalla convivente more uxorio in seguito a un sinistro stradale. Tuttavia, la mera prova dell’incasso o della disponibilità di tali somme non è sufficiente: occorre dimostrare anche che esse siano state effettivamente utilizzate per finanziare lo specifico acquisto o investimento dal quale l’Ufficio ha desunto il maggior reddito.
Norme richiamate
Accertamento sintetico mediante redditometro
Il contribuente può giustificare il maggior reddito attribuito dall’ufficio mediante accertamento sintetico anche documentando l’incasso di una somma ottenuta a seguito di un disinvestimento.
La disponibilità di somme ulteriori rispetto al reddito dichiarato può costituire una spiegazione alternativa della capacità di spesa, ma deve essere collegata concretamente alla spesa o all’investimento contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un accertamento da redditometro, non basta dimostrare di aver ricevuto o posseduto somme idonee in astratto a sostenere una spesa: occorre provare il nesso concreto tra quelle somme e l’acquisto contestato.
- La prova deve riguardare sia l’origine lecita e documentata delle somme sia la loro effettiva disponibilità e destinazione al finanziamento della specifica spesa.
- Un risarcimento percepito da un convivente, anche se documentato, non giustifica automaticamente la capacità di spesa del contribuente: è necessario dimostrare il trasferimento delle somme al contribuente e il loro effettivo impiego nell’acquisto contestato.
- La tracciabilità dei pagamenti, la coincidenza temporale tra disinvestimento e acquisto e la corrispondenza degli importi rafforzano la prova del collegamento finanziario.
- In assenza di una prova analitica della destinazione delle somme, l’Amministrazione può legittimamente ritenere non superata la presunzione derivante dall’accertamento sintetico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 608 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 612 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 617 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 938 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 17 set 2015Sentenza del 17/09/2015 n. 1366 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →