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Sentenza

Sentenza del 17/09/2015 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - redditometro - prova a carico del contribuente assolta mediante disinvestimenti documentati - idoneità: non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La giustificazione del contribuente è stata ritenuta inidonea, poiché non è stata provata la destinazione delle somme al finanziamento dell’acquisto considerato nell’accertamento. L’accertamento sintetico è quindi rimasto valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha cercato di giustificare il maggior reddito presunto documentando la disponibilità di somme derivanti da un disinvestimento e da un risarcimento ricevuto dalla convivente more uxorio in seguito a un sinistro stradale. Tuttavia, la mera prova dell’incasso o della disponibilità di tali somme non è sufficiente: occorre dimostrare anche che esse siano state effettivamente utilizzate per finanziare lo specifico acquisto o investimento dal quale l’Ufficio ha desunto il maggior reddito.

Norme richiamate

  • Accertamento sintetico mediante redditometro

    Il contribuente può giustificare il maggior reddito attribuito dall’ufficio mediante accertamento sintetico anche documentando l’incasso di una somma ottenuta a seguito di un disinvestimento.

    La disponibilità di somme ulteriori rispetto al reddito dichiarato può costituire una spiegazione alternativa della capacità di spesa, ma deve essere collegata concretamente alla spesa o all’investimento contestato.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un accertamento da redditometro, non basta dimostrare di aver ricevuto o posseduto somme idonee in astratto a sostenere una spesa: occorre provare il nesso concreto tra quelle somme e l’acquisto contestato.
  • La prova deve riguardare sia l’origine lecita e documentata delle somme sia la loro effettiva disponibilità e destinazione al finanziamento della specifica spesa.
  • Un risarcimento percepito da un convivente, anche se documentato, non giustifica automaticamente la capacità di spesa del contribuente: è necessario dimostrare il trasferimento delle somme al contribuente e il loro effettivo impiego nell’acquisto contestato.
  • La tracciabilità dei pagamenti, la coincidenza temporale tra disinvestimento e acquisto e la corrispondenza degli importi rafforzano la prova del collegamento finanziario.
  • In assenza di una prova analitica della destinazione delle somme, l’Amministrazione può legittimamente ritenere non superata la presunzione derivante dall’accertamento sintetico.

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