Sentenza del 17/09/2015 n. 612 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 56 CE - Imposizione intermedia dei redditi di capitale e degli utili da cessione di partecipazioni ottenuti da una fondazione nazionale - Negazione del diritto alla deduzione dalla base imponibile delle donazioni a favore di beneficiari non residenti non tassabili nello Stato membro di tassazione della fondazione ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La fondazione contestava la normativa fiscale nazionale che consentiva di dedurre dalla base imponibile della tassazione intermedia sui redditi di capitale e sugli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni soltanto le donazioni effettuate nello stesso periodo d'imposta a favore di beneficiari tassabili nello Stato membro in cui la fondazione era residente. La deduzione era invece negata quando il beneficiario risiedeva in un altro Stato membro e, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, non era soggetto nello Stato di imposizione della fondazione all'imposta sulle donazioni. La questione riguardava la compatibilità di tale differenza di trattamento con la libera circolazione dei capitali prevista dall'articolo 56 CE.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 56 CE osta a una normativa di questo tipo. Il beneficio fiscale non può essere subordinato al fatto che il beneficiario della donazione sia tassabile nello Stato membro della fondazione, poiché tale condizione rende meno favorevoli le donazioni transfrontaliere e costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La normativa nazionale è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui nega la deduzione per le donazioni a beneficiari residenti in altri Stati membri non tassabili, per effetto di una convenzione contro la doppia imposizione, nello Stato della fondazione.
Norme richiamate
Articolo 56 CE
La Corte interpreta l'articolo 56 CE nel senso che osta alla regolamentazione tributaria nazionale descritta nel procedimento principale.
La libera circolazione dei capitali impedisce a uno Stato membro di subordinare una deduzione fiscale relativa a donazioni al fatto che il beneficiario sia soggetto a imposizione nello stesso Stato, quando tale requisito penalizza le donazioni effettuate a favore di beneficiari residenti in altri Stati membri.
Convenzione contro la doppia imposizione
La circostanza che una convenzione contro la doppia imposizione escluda il beneficiario non residente dall'imposta sulle donazioni nello Stato della fondazione non può giustificare automaticamente il diniego della deduzione, se tale diniego determina una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Massime di principio
- Una normativa fiscale che riconosce un'agevolazione per liberalità o donazioni solo quando il beneficiario è tassabile nello Stato di residenza del donante può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
- Il trattamento fiscale delle donazioni transfrontaliere deve essere valutato in modo non discriminatorio rispetto alle donazioni interne, anche quando il beneficiario non è assoggettato a imposta nello Stato del donante per effetto di una convenzione contro la doppia imposizione.
- L'assenza di tassazione del beneficiario nello Stato del donante non consente, di per sé, di negare una deduzione alla fondazione o al donante, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione compatibile con il diritto dell'Unione e proporzionata.
- Le condizioni per ottenere deduzioni fiscali devono essere esaminate considerando l'effetto concreto della normativa sui flussi di capitale transfrontalieri, non soltanto la residenza formale del beneficiario.
- In situazioni analoghe occorre verificare se la normativa nazionale tratta meno favorevolmente le operazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne e se la differenza di trattamento è realmente necessaria, coerente e proporzionata.
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