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Sentenza

Sentenza del 17/09/2015 n. 608 - Corte di Giustizia CEE

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Imposizione di dividendi di portafogli azionari - Ritenuta alla fonte - Restrizione - Pressione fiscale definitiva - Elementi ai fini del raffronto della rispettiva pressione fiscale dei contribuenti residenti e dei contribuenti non residenti - Comparabilità - Considerazione dell'imposta sui redditi o dell'imposta sulle società. Convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione - -Riserva delle verifiche - Differenza di trattamento, relativa all'imposizione dei dividendi, fra i contribuenti - Neutralizzazione della restrizione in via convenzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la compatibilità con la libera circolazione dei capitali della normativa olandese che applicava una ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi sia ai residenti sia ai non residenti, ma consentiva soltanto ai residenti di detrarre o ottenere il rimborso della ritenuta tramite l'imposta sui redditi o l'imposta sulle società. Per i non residenti la ritenuta era definitiva. La questione centrale era stabilire se tale regime determinasse una pressione fiscale finale più elevata per i non residenti e quali elementi dovessero essere considerati nel raffronto, comprese franchigie, spese direttamente collegate ai dividendi e meccanismi convenzionali contro la doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una normativa di questo tipo quando la pressione fiscale definitiva sui non residenti è superiore a quella gravante sui residenti. Il giudice nazionale deve effettuare il raffronto considerando, per le persone fisiche, l'imposizione sul complesso delle azioni olandesi detenute durante l'anno civile e la franchigia prevista dalla normativa nazionale; per le società, solo le spese direttamente collegate alla percezione dei dividendi. Una convenzione contro la doppia imposizione può neutralizzare la restrizione soltanto se elimina integralmente la disparità di trattamento. Nei casi C-14/14 e C-17/14, salvo le verifiche del giudice nazionale, le convenzioni belga-olandese e franco-olandese non giustificavano la restrizione. La Corte ha quindi accolto il principio sostenuto dai ricorrenti, rimettendo al giudice nazionale la verifica concreta della maggiore pressione fiscale e delle eventuali compensazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 63 TFUE

    "Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi."

    Vieta misure fiscali idonee a dissuadere i non residenti dall'investire nello Stato membro della fonte, inclusa una tassazione definitiva dei dividendi più gravosa rispetto a quella applicata ai residenti.

  • Articolo 65 TFUE

    "L'articolo 63 non pregiudica il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale."

    Consente differenze fiscali fondate sulla residenza solo se riguardano situazioni oggettivamente diverse o sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale; non legittima discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.

  • Legge olandese sull'imposta sui dividendi

    "L'imposta sui dividendi è pari al 15% del rendimento."

    La ritenuta del 15% era applicata indistintamente a residenti e non residenti, ma produceva effetti diversi: acconto rimborsabile o detraibile per i residenti, imposta definitiva per i non residenti.

  • Legge olandese sull'imposta sui redditi del 2001

    "La franchigia è pari a EUR 20 014."

    La franchigia, essendo un elemento generale che modifica la base imponibile dei residenti, deve essere considerata nel confronto della pressione fiscale effettiva.

  • Convenzione belgo-olandese contro la doppia imposizione

    "L'imposta olandese riscossa sui suddetti redditi viene detratta dall'imposta belga relativa ai suddetti redditi."

    La convenzione non neutralizzava la restrizione perché la compensazione dipendeva dal diritto belga, era concessa unilateralmente dal Belgio e, nel caso concreto, non compensava integralmente la maggiore imposizione olandese.

  • Convenzione franco-olandese contro la doppia imposizione

    "La Francia accorda (...) un credito d'imposta di un importo pari all'imposta olandese. (...) Tale credito d'imposta non può essere superiore all'importo dell'imposta applicata in Francia."

    Il credito convenzionale può neutralizzare la restrizione solo se comporta una compensazione integrale. Un limite all'imposta francese può impedire tale neutralizzazione, circostanza da verificare nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel confronto tra residenti e non residenti occorre valutare la pressione fiscale complessiva e definitiva nello Stato della fonte, non soltanto l'aliquota nominale della ritenuta.
  • Se la stessa ritenuta è un acconto recuperabile per i residenti ma un'imposta definitiva per i non residenti, può sussistere una restrizione alla libera circolazione dei capitali quando il carico finale dei non residenti è maggiore.
  • Per le persone fisiche il confronto deve rispettare il metodo di imposizione applicato ai residenti, considerando il periodo fiscale pertinente, l'insieme delle partecipazioni rilevanti e le franchigie generali.
  • Per le società sono rilevanti soltanto i costi direttamente collegati alla percezione dei dividendi; i costi generali di finanziamento o quelli connessi al mero possesso delle azioni non sono automaticamente deducibili nel confronto.
  • Una convenzione contro la doppia imposizione rileva solo se elimina effettivamente e integralmente la disparità imputabile alla normativa dello Stato della fonte; una compensazione meramente eventuale o parziale non è sufficiente.
  • La verifica finale della maggiore pressione fiscale e dell'effettiva neutralizzazione convenzionale spetta al giudice nazionale sulla base dei dati concreti del contribuente.

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