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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37662/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio aziendale della societa' AKENTA s.r.l.s., per presunta fittizia intestazione finalizzata a eludere misure di prevenzione patrimoniali (art. 512-bis c.p.). Il ricorrente deduceva carente motivazione e insufficienza di elementi oggettivi: mancava prova di un effettivo trasferimento di denaro/beni da Condello a D'Agostino o di una cessione reale della D'A Auto Service; la semplice gestione da parte di Condello non dimostrerebbe la fittizia intestazione; e mancavano elementi che dimostrassero il dolo specifico di eludere misure di prevenzione, essendo addotte spiegazioni alternative (pec indirizzata a Doctor Glass, dichiarazioni difensive, presunto interesse futuro di Condello all'acquisto delle quote). Inoltre si censurava la violazione di norme processuali indicate (artt. 125, 321, 324 c.p.p. in relazione all'art. 521-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del merito disponesse di un compendio indiziario gravemente convergente: dichiarazioni del collaboratore, intercettazioni e riscontri sull'effettiva iniziativa e controllo di Condello nella costituzione e gestione della Akenta (locali, contratto di locazione, lavori, gestione operativa, credenziali conto corrente, rapporti con dipendenti e clientela). La Corte ha riaffermato l'interpretazione sostanziale dell'art. 512-bis c.p., secondo cui e' rilevante l'attribuzione fittizia di titolarita' o disponibilita' e non i formalismi civilistici: il giudice puo' desumere la simulazione da molteplici segni di mantenimento del potere sul bene. Ha inoltre ritenuto congrua la ricostruzione del dolo specifico volto a eludere misure patrimoniali, anche alla luce della posizione pregressa di Condello e del linguaggio criptico emerso nelle intercettazioni. Gli elementi addotti dalla difesa (intento futuro di acquisto, pec successiva) sono stati valutati come post factum o non decisivi. Conseguentemente il sequestro e' stato confermato e il ricorrente e' stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata come fondamento procedurale del sequestro preventivo; la Corte non ha rilevato vizi procedurali nella sua applicazione da parte del giudice del riesame

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato nel contesto della contestazione dell'infiltrazione dell'azione di un esponente di 'ndrangheta nell'economia locale; contribuisce a delineare il contesto criminoso e la finalita' delle condotte

  • art. 512-bis c.p.

    Interpretato in senso sostanziale: il reato consiste nell'attribuzione fittizia della titolarita' o disponibilita' di beni o utilita', indipendentemente da forme negoziali formali; il giudice puo' accertare la simulazione attraverso elementi materiali e indizi che dimostrino il mantenimento del potere sul bene da parte del soggetto 'reale'

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la partecipazione del ricorrente nel contesto criminoso

  • art. 125 c.p.p.

    Censurato dal ricorrente ma la Corte non ha riscontrato violazioni nella valutazione degli elementi posti a base del provvedimento impugnato

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato tra le norme contestate in ordine alla decisione del riesame; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 521-bis c.p.p.

    Riferimento richiesto dal ricorrente; nulla di specifico palesato nella sentenza che modifichi la legittimita' del provvedimento impugnato

  • art. 12 quinquies D.L. n.306/1992 conv. L. n.356/1992

    Richiamata dalla giurisprudenza di legittimita' per spiegare che la fattispecie di fittizia attribuzione non richiede schemi negoziali tipici e va valutata nella sua finalita' sostanziale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per i reati di fittizia intestazione (art. 512-bis c.p.) il giudice valuta la sostanza economica e il potere di fatto sul bene piuttosto che la mera forma negoziale: non e' necessario dimostrare un trasferimento civilisticamente qualificato purché emerga che la titolarita' apparente copra la disponibilita' reale di un altro soggetto
  • Un insieme convergente di indizi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, modalita' di costituzione e gestione della societa', controllo operativo, accesso a risorse finanziarie) puo' suffire a dimostrare il fumus del reato e la finalita' elusiva delle misure patrimoniali
  • Le manifestazioni successive all'operazione (es. comunicazioni a terzi, intenzioni dichiarate di acquistare quote in futuro) sono spesso valutate come post factum e non necessariamente idonee a smentire l'esistenza del dolo originario richiesto dalla fattispecie
  • La pregressa condanna o la posizione criminale del soggetto che beneficia della fittizia intestazione puo' pesare nella valutazione della probabilita' che l'operazione abbia finalita' illecite, contribuendo alla valutazione complessiva degli indizi
  • Nelle misure cautelari reali il giudice di merito ha ampio apprezzamento probatorio, purché la motivazione sia congrua e ancorata a elementi concreti e non a mere congetture; il sindacato di legittimita' della Cassazione riguarda la correttezza della motivazione e l'applicazione del principio sostanziale della norma

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