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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34517/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due censure principali: 1) la legittimità della convalida dell'arresto, sostenendo che la richiesta di estradizione proveniva dalla Repubblica Popolare Cinese (mandato emesso dal Tribunale di Eastern, Hong Kong) e che esiste un serio rischio di gravi violazioni dei diritti umani nella detenzione in quel Paese: tale profilo, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere rilevato già nella fase di convalida dell'arresto, estendendo alla verifica precautelare regole proprie del giudizio cautelare (in particolare richiamando la possibile applicazione dell'art. 714 c.p.p. sin dalla convalida). 2) l'applicazione della misura cautelare (custodia in carcere) sarebbe viziata per mancata traduzione, in lingua madre, dell'ordinanza al momento dell'udienza di identificazione ex art. 717 c.p.p., circostanza che avrebbe impedito all'estradando di comprendere e contestare consapevolmente i fatti a fondamento del mandato e di esercitare pienamente le prerogative difensive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che la convalida dell'arresto ha un contenuto cognitivo limitato: essa verifica unicamente la legittimità formale dell'operato della Polizia Giudiziaria alla luce degli artt. 715 e 716 c.p.p. (descrizione dei fatti, identificazione della persona, specificazione del reato) e non sostituisce la valutazione, riservata a fase successiva, sulla sussistenza di ostacoli all'estradizione (art. 714, comma 3 c.p.p.). La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato (in particolare la sentenza n. 11499/2025) che esclude l'estensione alla convalida di un esame pieno degli elementi ostativi all'estradizione, evidenziando l'inconciliabilità di tale onere con l'urgenza dell'arresto. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: il ricorrente era assistito da interprete in sede di identificazione e l'ordinanza è stata tradotta successivamente ma entro un termine congruo per predisporre il ricorso; non è stata dimostrata alcuna conseguenza diretta e specifica di tale ritardo sull'atto impugnato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Reato a cui sono riferiti i fatti indicati nel mandato di arresto emesso dalle autorità straniere (riferimento ai fatti per i quali si chiede l'estradizione).

  • art. 714 c.p.p.

    art. 714, commi 2 e 3, c.p.p.

    Disciplina le condizioni per la pronuncia favorevole all'estradizione: la Corte sottolinea che le verifiche di insussistenza delle condizioni per l'estradizione appartengono alla fase decisoria sull'estradizione e non alla convalida dell'arresto.

  • art. 715 c.p.p.

    art. 715, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Indica i contenuti minimi del mandato/ordine di arresto (descrizione dei fatti, specificazione del reato, elementi identificativi); svolge ruolo guida nella verifica formale all'atto dell'arresto.

  • art. 716 c.p.p.

    Stabilisce le condizioni di legittimità dell'arresto di polizia giudiziaria nell'ambito di un mandato di arresto a fini estradizionali; tali condizioni sono l'oggetto della verifica in sede di convalida.

  • art. 717 c.p.p.

    Regola l'udienza di identificazione dell'estradando; qui rilevante rispetto alla presenza dell'interprete e alla necessità di traduzione dei provvedimenti, ma la Corte ha ritenuto che il ritardo della traduzione non abbia inciso sull'atto impugnato se non provato pregiudizio.

  • Regolamento sul trattamento dei dati - Assemblea Generale INTERPOL (2011)

    Regolamento sul trattamento dei dati adottato nel 2011 dall'Assemblea Generale dell'Interpol

    Richiamato nella costruzione argomentativa della Corte per delineare il quadro sovranazionale connesso alla gestione delle informazioni e all'uso dei dati nei procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale; non altera la limitazione del sindacato in sede di convalida.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) - giurisprudenza

    Riferimenti a precedenti arresti della CEDU evocati nel ricorso

    Le censure relative al rischio di violazioni dei diritti umani in caso di estradizione possono costituire profili ostativi all'estradizione, ma la relativa verifica va compiuta nella fase decisoria sull'estradizione e non nella convalida dell'arresto, salvo prova che il vizio abbia inciso sul provvedimento impugnato.

  • Cassazione, Sez. VI, sent. n. 11499/2025

    Sez. 6, sent. n. 11499 del 22/01/2025

    Decisione richiamata come orientamento consolidato che esclude l'estensione della verifica degli ostacoli all'estradizione alla fase di convalida dell'arresto, precisando la funzione limitata e 'formale' della convalida.

  • Cassazione, Sez. VI, sent. n. 22945/2024 (orientamento minoritario)

    Sez. 6, sent. n. 22945 del 15/05/2024

    Decisione isolata che suggeriva la possibilità di far valere, già in sede di convalida, profili ostativi all'estradizione (richiamata dal ricorrente) ma considerata non conforme all'orientamento consolidato dalla Corte.

Massime di principio

  • La convalida dell'arresto per mandato di arresto estero ha contenuto cognitivo limitato: il giudice verifica la legittimità formale dell'arresto (artt. 715 e 716 c.p.p.) e non compie una valutazione approfondita sugli ostacoli sostanziali all'estradizione, che sono riservati alla fase decisionale sull'estradizione (art. 714 c.p.p.).
  • Le segnalazioni riguardanti rischi di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente sono rilevanti, ma devono essere sviluppate e provate nella fase di decisione sull'estradizione; non è sufficiente richiamarle alla stregua di motivo di nulità della convalida, salvo comprovato nesso di pregiudizio sul provvedimento impugnato.
  • La mancata traduzione immediata di un provvedimento non determina automaticamente l'annullamento di provvedimenti successivi: è necessario dimostrare che il ritardo ha effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa e che tale pregiudizio abbia inciso sul provvedimento impugnato.
  • La presenza di un interprete nell'udienza di identificazione e la successiva traduzione entro termini utili per esercitare i rimedi contestuali riducono l'argomentazione di invalidità per mera assenza di traduzione immediata.
  • In casi analoghi è utile documentare tempestivamente (1) il rischio concreto e provato di trattamenti incompatibili con i diritti umani nel Paese richiedente, e (2) l'effettivo danno derivante da omissioni procedurali (es. mancata traduzione), mostrando il nesso causale con il provvedimento impugnato.
  • L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità prevale su pronunce isolate: chi contesta la convalida per ragioni di merito o di rischio internazionale deve preparare argomenti e prove specifiche per la fase di estradizione, non limitarsi a richiami generici.

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