Cassazione Civile, Ordinanza n. 20966/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento collettivo intimato da un ente religioso che gestiva una scuola materna, chiusa per la progressiva contrazione delle iscrizioni e per la ritenuta non sostenibilità dei costi di gestione. La lavoratrice licenziata ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato legittimo il recesso, deducendo tre censure: 1) violazione degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991, dell'art. 41 Cost. e dell'art. 30 della L. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente una comunicazione di avvio della procedura di mobilità ritenuta generica e astratta, senza pretendere l'indicazione concreta dei rimedi alternativi al licenziamento; 2) omesso esame di fatto decisivo e error in procedendo, per non avere la Corte valutato in concreto il contenuto della lettera di avvio e per aver considerato apodittica l'affermazione sulla impossibilità di mantenere o rilanciare l'opera, senza verificare se fossero praticabili misure diverse dai licenziamenti; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte qualificato come insindacabile la scelta imprenditoriale di cessare l'attività, ma al contempo fatto riferimento a misure alternative non prospettate. La Suprema Corte ha riunito e trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nei licenziamenti collettivi, la comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991 deve contenere le ragioni dell'eccedenza e dell'impossibilità di adottare misure alternative, ma, quando la procedura sia collegata alla cessazione definitiva dell'attività, non è necessario indicare tutte le misure astrattamente possibili: è sufficiente che siano esplicitate in modo chiaro le ragioni della decisione di chiudere l'attività e dell'impossibilità di adottare soluzioni organizzative alternative. La Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui la Congregazione aveva comunicato la chiusura della scuola per crisi economica e progressiva diminuzione degli iscritti, con cessazione di ogni attività operativa al termine dell'anno scolastico, ritenendo tale comunicazione adeguata e completa. Ha quindi confermato la legittimità del licenziamento collettivo, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare i motivi dell'eccedenza, le ragioni tecniche, organizzative e produttive per cui non si ritiene di poter adottare misure idonee a evitare in tutto o in parte il licenziamento collettivo, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla legge. In caso di cessazione definitiva dell'attività, la comunicazione è sufficiente se espone chiaramente le ragioni della chiusura e dell'impossibilità di adottare misure alternative.
Le procedure di cui agli artt. 4 e 5 si applicano anche quando l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore intenda cessare l'attività; quindi anche in tale ipotesi è necessaria la preventiva comunicazione e l'esame congiunto.
art. 41 Cost.
La scelta di cessare l'attività e di non sostenere più costi di gestione è stata ritenuta coerente con la libertà di iniziativa economica privata.
È stata invocata come norma di ricorso per denunciare violazione di legge nei primi due motivi.
È stata invocata per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
art. 111 Cost.
È stata richiamata nel terzo motivo per denunciare asserita irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione.
È stata richiamata nel terzo motivo quale parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
Le spese seguono la soccombenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella procedura di licenziamento collettivo la comunicazione di avvio deve essere concreta e completa quanto basta a consentire alle organizzazioni sindacali di valutare le ragioni dell'eccedenza e di confrontarsi utilmente con il datore di lavoro, ma non impone l'elencazione di tutti i rimedi astrattamente ipotizzabili.
- Se il licenziamento collettivo è collegato alla cessazione definitiva dell'attività, non è necessario che la comunicazione contenga un catalogo di misure alternative ai licenziamenti; è sufficiente che siano chiarite le ragioni della chiusura e dell'impossibilità di soluzioni organizzative di prosecuzione.
- Nel licenziamento collettivo il sindacato giudiziale non si estende alla valutazione di merito della scelta imprenditoriale di cessare l'attività, ma resta limitato alla verifica esterna della correttezza formale e procedurale della fattispecie legale.
- L'addebito di genericità della comunicazione ex art. 4 L. n. 223/1991 richiede che gli elementi omessi siano, in concreto, rilevanti ai fini del confronto sindacale e della possibilità di incidere sulla procedura.
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