Ordinanza n. 112/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento in data 31 ottobre 2025, notificato in data 4 novembre 2025, con cui il Comune di Marostica ha reso comunicazione di improcedibilità e conclusione negativa della conferenza dei servizi; - dell’ordinanza 7 novembre 2025, n. 197, notificata in pari data, con cui il responsabile del servizio tecnico del Comune di Marostica ha ingiunto alla società Co.Ge.Do. s.r.l. il “ripristino dello stato dei luoghi allo stato quo ante” con riferimento a lavori eseguiti in via Valeri, nei fondi di cui ai mappali 200, 208 e 210; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione; per il risarcimento del danno derivante dalla perdita patrimoniale per distruzione di bene infungibile, dalla compromessa possibilità di fruizione di bene e dalla lesione dell’immagine;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità e conclusione negativa della conferenza di servizi e ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, consolidamento del versante e regimazione delle acque
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha eseguito opere su aree già destinate a pratiche agricole, pascolo e coltivazione di alberi da frutto, rimuovendo accumuli di rocce e terreno, anche in corrispondenza degli accessi ai fondi. Gli interventi erano stati segnalati dai Carabinieri forestali e sottoposti a sopralluogo comunale. La società ha quindi presentato più istanze di permesso di costruire in sanatoria, compatibilità paesaggistica e autorizzazione forestale, alcune archiviate o dichiarate improcedibili, nonché una domanda relativa a nuovi movimenti di terra soggetti a vincolo idrogeologico-forestale. Nell’ambito di una successiva conferenza di servizi semplificata e asincrona, il Comune ha appreso che l’istanza di sanatoria riguardava l’area già monitorata dal Servizio Forestale regionale. Quest’ultimo ha rappresentato la necessità di urgenti interventi di consolidamento e regimazione idrica per stabilizzare il pendio. Il Comune ha dichiarato l’improcedibilità della conferenza e adottato l’ordinanza n. 197 del 7 novembre 2025, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi secondo la morfologia originaria e prescrivendo, previo studio idrogeologico-geotecnico e progetto autorizzato, il consolidamento del versante e la regimazione delle acque. La società ha impugnato gli atti chiedendone l’annullamento previa sospensione, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla distruzione di un bene infungibile, dalla compromessa fruizione del bene e dalla lesione dell’immagine. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente specifici motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia il rischio che l’esecuzione dell’ordine di ripristino comprometta ulteriormente l’assetto del fondo e l’equilibrio idrogeologico, con possibile pericolo per l’incolumità pubblica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale di ripristino. Il giudice ha ritenuto che l’esecuzione immediata delle opere ingiunte potesse aggravare l’assetto del fondo e il delicato equilibrio idrogeologico dell’area, oltre a costituire una possibile fonte di pericolo per l’incolumità pubblica. Ha quindi ritenuto necessario acquisire un quadro completo e unitario della stabilità del pendio e delle opere da eseguire, disponendo a carico dell’Unità Organizzativa Servizi Forestali della Regione Veneto la produzione, entro quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, di una relazione esplicativa corredata della documentazione utile, anche fotografica, con puntuale richiamo degli allegati. La sospensione è stata disposta per consentire una valutazione del merito della controversia allo stato degli atti, senza pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona
La disposizione è richiamata quale base normativa per la convocazione della conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari in relazione ai vincoli paesaggistico, idrogeologico-forestale e alla concessione di derivazione idraulica.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata in ragione del rischio di aggravamento del dissesto e di pericolo per l’incolumità pubblica.
Massime di principio
- Quando l’esecuzione immediata di un ordine amministrativo di ripristino può compromettere ulteriormente l’assetto idrogeologico dell’area o creare rischi per l’incolumità pubblica, il giudice amministrativo può sospenderne cautelarmente l’efficacia per consentire un esame più completo della situazione.
- In presenza di una controversia tecnica relativa alla stabilità di un versante e alle opere di ripristino o consolidamento da eseguire, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dell’amministrazione tecnica competente, corredata dalla documentazione necessaria, per assicurare una valutazione istruttoria completa e unitaria.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare la sospensione di un ordine di ripristino quando l’esecuzione dell’ordine, anziché eliminare il rischio, potrebbe aggravare il dissesto del fondo o compromettere la sicurezza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 feb 2026Ordinanza n. 13/2026 - Pescara, Sezione 1
- Ordinanza · 7 feb 2026Ordinanza n. 50/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →