Ordinanza n. 13/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per l'annullamento di Determinazione Comunale di Affidamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di affidamento della gestione e cura di un impianto sportivo a un'associazione sportiva dilettantistica controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'affidamento chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal provvedimento emergono contestazioni relative, anzitutto, al punteggio attribuito alla controinteressata in relazione al numero dei tesserati, nonché alla valutazione delle offerte tecniche. La ricorrente ha sostenuto che il minor numero di tesserati della controinteressata avrebbe dovuto comportare una decurtazione di cinque punti; ha inoltre contestato la possibilità di valorizzare, ai fini del criterio relativo al livello di attività sportiva svolta negli ultimi tre anni, la partecipazione a finali nazionali femminili di pallacanestro 3x3. Sono state altresì poste in discussione la valutazione comparativa delle proposte relative alla pulizia del pavimento in Tarflex, alle risorse umane e alle dotazioni destinate alla custodia, sorveglianza e pulizia dell'impianto, nonché alle proposte migliorative. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'erroneità dell'attribuzione dei punteggi e l'illegittimità dell'affidamento risultante dalla procedura disciplinata dalla lex specialis, con particolare riferimento all'art. 5 dell'avviso.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In primo luogo, anche ipotizzando fondata la censura relativa al numero dei tesserati — e considerando che il Comune aveva riferito di avere corretto il relativo punteggio — la conseguente decurtazione di cinque punti alla controinteressata non sarebbe stata sufficiente a superare la prova di resistenza. In secondo luogo, la lex specialis non risultava collegare la gestione e cura dell'impianto a una specifica destinazione sportiva, né limitare la partecipazione alle associazioni in ragione dello sport praticato principalmente; pertanto, la partecipazione della controinteressata a finali nazionali femminili di pallacanestro 3x3 poteva essere logicamente valorizzata secondo il criterio del livello di attività sportiva svolta nell'ultimo triennio. Quanto all'offerta tecnica, quella della controinteressata appariva più specifica con riguardo alla pulizia del pavimento in Tarflex, più ricca e dettagliata quanto alle risorse umane e alle dotazioni per custodia, sorveglianza e pulizia, e più articolata nelle proposte migliorative, ritenute concrete, definite e aderenti alla funzione di gestione e cura dell'impianto. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus di fondatezza del ricorso; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza del fumus.
art. 5 dell'avviso di affidamento
La lex specialis è stata interpretata nel senso che la gestione e cura dell'impianto non era vincolata a una specifica destinazione sportiva e che non erano previste limitazioni alla partecipazione in relazione allo sport praticato principalmente dalle associazioni.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza di una censura sul punteggio non è sufficiente a dimostrare il fumus quando, anche considerando la correzione del punteggio contestato, la variazione conseguente non consente al ricorrente di superare la prova di resistenza e di conseguire un risultato utile.
- La lex specialis deve essere interpretata secondo il suo contenuto effettivo: in assenza di una previsione che vincoli la gestione di un impianto a una specifica disciplina sportiva o limiti la partecipazione alle associazioni promotrici di determinati sport, non è illegittimo valorizzare l'attività sportiva svolta dal concorrente in una disciplina diversa da quella praticata principalmente dall'associazione ricorrente.
- Nella valutazione comparativa delle offerte tecniche relative alla gestione di un impianto sportivo, possono assumere rilievo la specificità delle modalità di pulizia, la concreta e dettagliata individuazione delle risorse umane e delle dotazioni destinate alle singole mansioni e la consistenza delle proposte migliorative, purché pertinenti alla funzione di cura e gestione dell'impianto prevista dall'affidamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 feb 2026Ordinanza n. 112/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 feb 2026Ordinanza n. 50/2026 - Bari, Sezione 3
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 109/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 110/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 6 feb 2026Ordinanza n. 12/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →