Ordinanza n. 50/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Bari - Ripartizione governo e sviluppo strategico del territorio - Settore recupero e valorizzazione del territorio - Ufficio paesaggio, ambiente e decoro urbano del 11.11.2025, con cui è stata parzialmente annullata la precedente nota prot. n. 039171 del 31.01.2025; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della società ricorrente, ed in particolare: - della nota prot. n. 039171 del 31.01.2025; - della nota prot. n. 225724 del 26.06.2025; - della nota prot. n. 114 del 2.1.2026, datata 30.12.2025. - nonché, in via subordinata e comunque per quanto occorrer possa dell’art. 12, co. 3 delle N.T.A. del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Bari e degli artt. 28 e 31 del Regolamento sulla pubblicità del Comune di Bari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di parziale annullamento della precedente nota e di parziale inibizione dell’installazione di alcune insegne pubblicitarie, tra cui totem bifacciali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale dell’11 novembre 2025 che aveva parzialmente annullato una precedente nota e inibito l’installazione di alcune insegne pubblicitarie. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e conseguenti, nonché, in via subordinata, le disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e del Regolamento comunale sulla pubblicità. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che il provvedimento PAU fosse assorbente rispetto alla normativa e agli ulteriori atti autorizzatori necessari per l’installazione delle singole insegne. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ha contestato nel merito i vizi di legittimità dedotti, evidenziando anche carenze della documentazione fornita dalla società ai fini istruttori.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché non appariva condivisibile la tesi secondo cui il provvedimento PAU fosse assorbente rispetto alla normativa e agli ulteriori atti autorizzatori necessari per l’installazione delle singole insegne. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il provvedimento aveva inibito solo parzialmente l’installazione di alcune insegne e che altre insegne pubblicitarie risultavano autorizzate e presenti in loco. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum di danno grave e irreparabile.
art. 12, comma 3, N.T.A. del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Bari
Disposizione contestata in via subordinata dalla società; l’ordinanza non ne definisce nel merito la legittimità.
artt. 28 e 31 del Regolamento sulla pubblicità del Comune di Bari
Disposizioni contestate in via subordinata dalla società; l’ordinanza non ne definisce nel merito la legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tesi secondo cui un provvedimento autorizzatorio generale assorba la normativa e gli ulteriori atti autorizzatori necessari per l’installazione delle singole opere deve risultare plausibile alla luce della disciplina applicabile; in mancanza, difetta il fumus boni iuris.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’inibizione amministrativa riguarda soltanto alcune delle opere progettate e il richiedente conserva la disponibilità di opere analoghe già autorizzate, così da non risultare esposto a un danno grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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