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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16048/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un’azienda speciale regionale aveva chiesto la dichiarazione di fallimento di una società debitrice. Il Tribunale di Avellino aveva declinato la competenza ritenendo competente il Tribunale di Napoli, in quanto sede della sezione specializzata in materia di impresa, sulla base della ritenuta sussistenza dei requisiti per l’amministrazione straordinaria previsti dal d.lgs. n. 270 del 1999. La parte istante ha proposto regolamento di competenza sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valutato il secondo requisito dimensionale/patrimoniale di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 270 del 1999, perché avrebbe fatto leva non sulle risultanze dell’ultimo bilancio ma su una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, così giungendo a una conclusione non corretta ai fini della competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Napoli. Ha affermato che, per l’accertamento della competenza in materia di istanza di fallimento relativa a imprese soggette al d.lgs. n. 270 del 1999, la verifica dei requisiti di accesso all’amministrazione straordinaria può essere compiuta in concreto, sulla base del materiale istruttorio acquisito, anche prescindendo dal bilancio formalmente depositato. La valutazione compiuta dal Tribunale di Avellino è stata ritenuta congrua e immune da errori di diritto, poiché effettuata solo ai fini della competenza e non idonea a pregiudicare il successivo esame di merito del giudice competente. Il giudizio prosegue quindi davanti al Tribunale di Napoli, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 270 del 1999, art. 2, comma 1, lett. b)

    debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio

    Il requisito patrimoniale può essere apprezzato in concreto come indice della dimensione dell’impresa e del dissesto, anche mediante elementi istruttori diversi dal solo bilancio formale.

  • d.lgs. n. 270 del 1999, art. 3

    Come novellato, individua il tribunale competente nel tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa, in luogo del tribunale del luogo della sede principale dell’impresa.

  • d.lgs. n. 14 del 2019, art. 27

    tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa

    È richiamato quale criterio di competenza applicabile alla fase di accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette alla disciplina speciale.

  • d.lgs. n. 14 del 2019, art. 350

    La norma novellatrice è richiamata come fonte della modifica del criterio di competenza nella disciplina dell’insolvenza delle imprese soggette al d.lgs. n. 270 del 1999.

  • art. 38 c.p.c.

    Le questioni di competenza non pregiudicano la decisione di merito; la pronuncia sulla competenza produce solo giudicato formale e non impedisce al giudice competente di riesaminare i presupposti sostanziali ai fini del merito.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dalla resistente nel procedimento di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la dichiarazione di insolvenza di imprese assoggettate alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, la competenza va individuata secondo il criterio speciale previsto dalla normativa vigente, che attribuisce il giudizio al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa.
  • La verifica dei requisiti dimensionali e patrimoniali richiesti per l’accesso alla procedura speciale, quando rileva solo ai fini della competenza, può essere compiuta in modo sommario e concreto sulla base del materiale istruttorio disponibile, senza che il giudice sia vincolato in modo assoluto al bilancio formale depositato.
  • La decisione sulla competenza, quando affronta incidentalmente questioni di merito per soli fini attributivi del foro, non produce giudicato sostanziale: il giudice successivamente competente può riesaminare liberamente i presupposti sostanziali della procedura.
  • Il requisito del rapporto tra indebitamento, attivo e ricavi previsto dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria ha funzione indicativa della dimensione dell’impresa e del dissesto, sicché la sua sussistenza può essere desunta anche da dati documentali e valutazioni critiche diverse dal bilancio in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLiquidazione giudizialeConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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