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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04482/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata il 23 marzo 2011 tra una società e un acquirente. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando la nullità parziale della vendita, limitatamente a una particella catastale (n. 337). La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Prima della discussione, ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che era intervenuto un accordo transattivo tra le parti con previsione di rinuncia alla prosecuzione del giudizio e regolazione pattizia delle spese. Tuttavia la transazione non è stata prodotta, e il controricorrente non ha aderito alla rinuncia né ha formulato osservazioni. La Corte ha quindi esaminato la validità della rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e le conseguenze sulle spese. Inoltre ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002, perché tale sanzione non è prevista in caso di estinzione per rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia al ricorso, ritenendo rituale e tempestivo l'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e dal difensore prima dell'udienza. In assenza di adesione della parte controricorrente e di prova documentale dell'accordo transattivo richiamato dalla ricorrente, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione, non all'estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere proposta prima della discussione e sottoscritta dalla parte e dal difensore; se così formulata, consente la declaratoria di estinzione del processo anche senza accettazione del controricorrente, quando non vi sia ricorso incidentale.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte richiama la norma per dichiarare estinto il processo a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la norma opera solo per impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o respinte nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'udienza e sottoscritta dalla parte e dal difensore, è idonea a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., anche in mancanza di adesione della parte controricorrente, purché non vi sia ricorso incidentale.
  • L'accordo transattivo invocato per giustificare la rinuncia non può essere valorizzato dalla Corte ai fini della regolazione delle spese se non è stato prodotto in giudizio o confermato dalla controparte.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, la parte che ha proposto il ricorso resta normalmente tenuta alle spese del giudizio di cassazione, salvo diversa regolazione validamente provata o accettata dalla controparte.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 non si estende in via analogica all'estinzione del giudizio per rinuncia, essendo norma eccezionale riferita solo a inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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