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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27364/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società nei confronti di alcuni dipendenti addetti a una specifica sede/unità produttiva. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dei lavoratori, annullando i licenziamenti, ordinando la reintegrazione e riconoscendo l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970, con regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello di Roma, in riforma, ha invece accolto il reclamo della società, ritenendo legittima la limitazione della platea dei licenziandi ai soli lavoratori della sede di Roma in base all’accordo sindacale del 22.12.2016, senza comparazione con gli altri dipendenti delle diverse unità produttive. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c. e dell’art. 5 L. 223/1991, con denuncia di omessa pronuncia e contestazione della legittimità dei criteri di scelta; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’inammissibilità del reclamo per asserita violazione dell’art. 414 c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla razionalità dei criteri di scelta. La Corte di cassazione ha rilevato, in sintesi, che il secondo motivo era infondato perché nella memoria di reclamo i lavoratori avevano espresso solo dubbi sulla conformità dell’atto agli artt. 414 e 434 c.p.c., senza formulare una vera eccezione di inammissibilità; pertanto la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su un’eccezione non proposta. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, promiscuità tra vizi processuali e violazione di norma sostanziale e mancanza di chiarezza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione il vizio di legittimità dedotto e, nella sostanza, pretendeva una rivalutazione del merito sui criteri di scelta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei lavoratori alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che vi fosse stata omessa pronuncia su un’eccezione di inammissibilità del reclamo che, in realtà, non era stata ritualmente proposta in appello. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificazione del vizio dedotto e per commistione tra censure processuali e sostanziali. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché privo dell’indicazione del mezzo di impugnazione e delle norme violate, oltre che diretto in sostanza a contestare valutazioni di merito sulla razionalità dei criteri di scelta. Conseguentemente ha confermato la decisione di secondo grado favorevole alla società e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    richiamato come base della reintegrazione e dell’indennità risarcitoria disposte dal Tribunale in primo grado

  • art. 5 L. 223/1991

    evocato dai ricorrenti come norma sulla legittimità dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 434 c.p.c.

    la Corte ha precisato che l’eccezione di inammissibilità del reclamo per mancanza dei requisiti formali non era stata realmente proposta; il mero dubbio non integra eccezione processuale

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato in relazione al contenuto dell’atto di reclamo e alla dedotta carenza di esposizione dei fatti

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché mancava una vera eccezione sulla quale il giudice di merito dovesse statuire

  • art. 360, comma primo, c.p.c.

    i motivi sono stati dichiarati inammissibili anche per mancata specificazione del parametro di impugnazione dedotto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci un error in procedendo resta inammissibile se non specifica in modo puntuale il contenuto della censura, i fatti processuali rilevanti e il vizio dedotto, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone l’effettiva proposizione di una domanda, eccezione o istanza specifica nel giudizio di merito; meri dubbi o rilievi generici sulla regolarità dell’atto non impongono al giudice una statuizione espressa.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o omessa pronuncia, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, specie sulla razionalità o logicità dei criteri di scelta in materia di licenziamento collettivo.
  • La doglianza deve essere formulata in modo chiaro e univoco, indicando il preciso vizio di legittimità e le norme asseritamente violate; la commistione tra vizi processuali, violazioni sostanziali e rilievi di merito conduce all’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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