Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento relativa a un contributo di bonifica per l'anno 2014, pari a euro 904,16, riferito a terreni inseriti nel perimetro di contribuenza. Il giudice di appello aveva dichiarato improcedibile l'appello del consorzio ritenendolo tardivo rispetto alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, ai fini della tempestività dell'appello, dovesse considerarsi la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Nelle more, però, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere perché la sentenza d'appello impugnata in cassazione era stata revocata da altra decisione della giustizia tributaria di secondo grado, che aveva rimesso la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando che la revocazione della sentenza impugnata avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere e quindi un sopravvenuto difetto di interesse, ha ritenuto assorbente e preliminare la tardività originaria del ricorso per cassazione: la notificazione dell'atto di citazione per revocazione della sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sicché il ricorso per cassazione, notificato il 10 ottobre 2022, era già oltre il termine breve scaduto il 2 settembre 2022. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata per sostenere che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, rilevi la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Richiamato come eccezione al principio per cui la notificazione della citazione per revocazione fa decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione, qualora il giudice della revocazione sospenda il termine per impugnare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Quando interviene la revocazione della sentenza impugnata in cassazione, l'interesse a coltivare il ricorso viene meno e si determina, in linea generale, la cessazione della materia del contendere; tuttavia, occorre verificare in via preliminare se il ricorso sia già tardivo originariamente.
- La tempestività del ricorso per cassazione deve essere controllata sia rispetto al termine lungo decorrente dal deposito della sentenza impugnata sia rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione rilevante ai fini dell'impugnazione.
- L'eventuale sospensione del termine per ricorrere per cassazione, disposta dal giudice della revocazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., costituisce la sola deroga al principio di decorrenza del termine breve dalla notificazione della citazione per revocazione.
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