Cassazione Penale, Ordinanza n. 05005/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e la pena. Con il primo motivo deduceva violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione: all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto indicato nel ricorso, con riferimento agli artt. 63 e 64 c.p.p.; alla valutazione di attendibilità della persona offesa compiuta dal giudice di merito; al bilanciamento tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenuto di equivalenza. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, ma in modo ritenuto dal Collegio generico e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo di censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, oltre che manifestamente infondato, osservando che la sentenza di merito aveva affrontato in modo compiuto e giuridicamente corretto sia il profilo di rito sull'utilizzabilità delle dichiarazioni, sia la credibilità della persona offesa, valorizzando anche riscontri esterni, sia la dosimetria della pena, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito. Il secondo motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità, poiché non si confrontava con le argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da una persona sentita nel procedimento; la Corte ha ritenuto infondata la censura di violazione della disciplina.
Richiamato insieme all'art. 63 c.p.p. sul regime delle dichiarazioni dell'indagato o di persona sentita; la doglianza è stata reputata reiterativa e infondata.
Richiamato per il bilanciamento con le attenuanti generiche; la motivazione di equivalenza è stata ritenuta adeguata e non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità.
Richiamato in tema di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di equivalenza con l'aggravante.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Non citato espressamente nel testo fornito, ma la Corte ha qualificato i motivi come non consentiti, generici e privi di specificità nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente esaminate dal giudice di merito, salvo che si evidenzi un vizio effettivo e specifico della motivazione o della decisione.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e l'apprezzamento dei riscontri esterni costituiscono giudizi di merito insindacabili in cassazione quando la motivazione sia completa, coerente e logicamente non manifestamente illogica.
- La dosimetria della pena e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico, determinato e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata; la mera enunciazione astratta di doglianze, priva di confronto con la ratio decidendi, rende il ricorso inammissibile.
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